Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/48: Iniziative cantonali. ZG. Mandato politico anche in caso di maternità. Modifica della legislazione federale. BL. Partecipazione a sedute parlamentari durante il congedo di maternità. LU. Donne in politica in congedo di maternità. BS. Adempimento del mandato parlamentare durante il congedo di maternità · 11 pagine

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ternità. La presente modifica di legge adegua di conseguenza le disposizioni pertinenti della LIPG.

La perdita di guadagno durante il congedo di maternità e di paternità è indennizzata in entrambi i casi attraverso l’indennità di perdita di guadagno (IPG); i congedi in sé sono invece strutturati in modo diverso. Il congedo di maternità inizia direttamente il giorno del parto, dura 14 settimane e può essere preso soltanto in blocco (art. 329f CO). Le due settimane di congedo di paternità possono invece essere prese in blocco, in settimane o in giorni (art. 329g CO). I parlamentari che desiderano usufruire di un congedo di paternità possono quindi farlo nei giorni in cui non devono partecipare alle sedute delle camere. Le madri non hanno questa flessibilità. Per questo motivo la normativa proposta è circoscritta all’indennità di maternità.

4 Commento all’articolo Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)

Art. 16d cpv. 3

La partecipazione di una madre, durante il congedo di maternità, a sedute delle camere di parlamenti a livello federale, cantonale o comunale non è più considerata una ripresa dell’attività lucrativa ai sensi del capoverso 3, che perciò viene adeguato. Di conseguenza, la partecipazione a sedute delle camere non porta all’estinzione prematura del diritto all’indennità di maternità secondo l’articolo 16b. Questa norma vale indipendentemente da un’eventuale indennità che la madre percepisce per la sua partecipazione (retribuzione annua e/o diaria). Allo stesso modo è indifferente se la carica politica è esercitata come attività accessoria oppure principale.

Una minoranza (Caroni, Bauer, Chiesa, Minder) desidera introdurre questa eccezione per le sedute delle camere e delle commissioni per le quali non è prevista una supplenza.

Come la normativa prevista nel progetto preliminare, questa variante riguarderebbe soltanto le madri attive in organi legislativi. Sarebbe tuttavia applicata sia per le sedute delle camere sia per quelle delle commissioni, qualora per tali sedute non fosse prevista alcuna supplenza. Le madri in questione dovrebbero presentare alla cassa di compensazione, assieme alla richiesta d’indennità di maternità, uno scritto in cui l’organo competente attesta che non è prevista la supplenza per le sedute alle quali hanno partecipato. Questo perché le casse di compensazione non sanno se le madri in questione possono essere sostituite per l’attività politica. Nel contesto dell’attività di massa legata al versamento delle indennità di maternità, l’onere di effettuare i relativi controlli non può ricadere sulle casse di compensazione. Tanto più che in Svizzera a livello cantonale e in particolare a livello comunale vigono sistemi eterogeni per quanto riguarda le supplenze per i mandati legislativi.

La normativa prevista dal progetto preliminare e quella proposta dalla minoranza perseguono lo stesso obiettivo: l’eccezione deve valere soltanto per le sedute per le quali non è ammessa una supplenza. L’obiettivo viene ampiamente raggiunto (perlomeno a livello federale e cantonale) con entrambe le normative. La supplenza