Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/49: Diritto d’esecuzione della legge sulla sicurezza delle informazioni · 47 pagine

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Art. 35 Prestazioni dei servizi specializzati CSP a favore dei Cantoni

Ai sensi dell’articolo 86 capoverso 4 LSIn e purché il Consiglio federale lo stabilisca, pagando un emolumento i Cantoni possono avvalersi, per la propria sicurezza delle informazioni, delle prestazioni dei servizi specializzati di cui alla LSIn. Mediante l’articolo 16 si evince che il servizio specializzato CSP DDPS è competente per tali controlli di sicurezza relativi alle persone. Per potersi avvalere di suddette prestazioni i Cantoni devono disporre di una propria base giuridica per i controlli e il servizio specializzato CSP DDPS deve essere tecnicamente in grado di procedere alle valutazioni richieste. Trattandosi, di fatto, di prestazioni di servizio commerciali della Confederazione, vanno applicati i presupposti usuali per esse, in particolare il principio della copertura dei costi. Il DDPS stipula con i rispettivi Cantoni un accordo sulle prestazioni affinché il quantitativo dei controlli e dunque l’onere per il DDPS sia prevedibile e pianificabile. Qualora le prestazioni da fornire dovessero richiedere risorse supplementari dei servizi specializzati, dette prestazioni potranno essere fornite soltanto se ai servizi verranno effettivamente concesse tali risorse. È esclusa una loro compensazione interna alla Confederazione.

Art. 36 Abrogazione di altri atti normativi

Per mantenere il numero dei controlli entro limiti ragionevoli gli elenchi delle funzioni devono essere allestiti e aggiornati in modo conseguente. Il DDPS, che assume i costi dei CSP, gestirà pertanto detti elenchi a livello centrale. In quanto effettivi portatori del rischio, i dipartimenti e la CaF chiedono su base continuativa le necessarie modifiche degli elenchi. Occorre pertanto abrogare le pertinenti attuali ordinanze dei dipartimenti. Deve parimenti essere abrogata la vigente ordinanza del 4 marzo 201133 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP), soggetta a revisione totale con la presente ordinanza. Va inoltre abrogata l’ordinanza del 9 giugno 200634 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari (OCSPN) in quanto i suoi contenuti, sempreché siano ancora necessari, verranno integrati nella presente ordinanza.

Art. 37 Modifica di altri atti normativi

A causa dell’entità della modifica di altri atti normativi il relativo disciplinamento ha luogo nell’allegato 9. Il commento in merito si trova più avanti.

Art. 38 Disposizioni transitorie

Le dichiarazioni riguardanti gli attuali controlli non hanno un termine di scadenza formale e il controllo viene semplicemente ripetuto dopo un determinato periodo. Il disciplinamento proposto offre continuità sia ai servizi promotori sia ai servizi specializzati CSP. Inoltre, concede un margine di manovra sufficiente per sottoporre a un nuovo controllo dapprima le funzioni della massima criticità. Per i controlli ai sensi della legge del 23 marzo 200735 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), che finora erano retti dal diritto privato, occorre poi un disciplinamento specifico affinché il contratto in essere possa giungere a scadenza come previsto.

Art. 39 Entrata in vigore

Al momento, la data di entrata in vigore è un criterio di riferimento perseguito. Per la data effettiva sono fattori d’influenza rilevanti, tra gli altri, l’ulteriore iter legislativo e il tempo necessario all’attuazione tecnica delle nuove norme nel sistema d’informazione CSP.

Allegati 1–6 Elenchi delle funzioni

Gli allegati 1, 4 e 6 non vengono pubblicati onde salvaguardare la sicurezza interna ed esterna della Svizzera (cfr. commento ad art. 5).

Allegato 7 Raccolta e trattamento di dati

L’allegato 7 contiene la raccolta e il trattamento dettagliati dei dati per i controlli. Qui non vengono ripetuti i limiti legali che la LSIn fissa per il trattamento dei dati (cfr. p. es. l’art. 27 cpv. 3 o l’art. 34 cpv. 4 LSIn). L’elenco dei dati non è esaustivo, come evidenzia la locuzione «in particolare». In entrambi i numeri si tratta di disposizioni potestative. I servizi specializzati non devono quindi per forza avere accesso a tutti i mezzi disponibili per valutare il rischio. Non ha ad esempio molto senso raccogliere dati fiscali di persone soggette all’obbligo di leva, visto che in giovane età non hanno

33RS 120.4

34 RS 732.143.3

35 RS 734.7 36/47