Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici · 11 pagine
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Secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione vieta qualsiasi discriminazione non solo diretta, ma anche indiretta.
Le disposizioni dell’articolo 37 capoverso 1 primo periodo della LAMal adottate dal Parlamento e in vigore dal 1° gennaio 2022, secondo cui i medici devono esercitare per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, potrebbe costituire una discriminazione indiretta (art. 2 ALC in relazione con l’art. 9 par. 1 allegato I ALC). Tuttavia essa è giustificata da motivi di garanzia della salute pubblica poiché consente di garantire una certa qualità delle prestazioni di cura e, grazie a una migliore gestione dei costi della salute, di rendere disponibili a tutti delle prestazioni mediche a prezzi ragionevoli (cfr. consid. 9.6 della decisione del TAF C-4852/2015 dell’8 marzo 2018). Mediante l’eccezione all’obbligo di aver lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto, la discriminazione indiretta sarà attenuata in taluni campi di specializzazione. In tale contesto l’interesse a evitare una situazione di copertura sanitaria insufficiente e dunque di consentire agli assicurati di aver accesso a un trattamento entro termini ragionevoli è, durante il periodo di validità dell’articolo 37 capoverso 1bisPP−LAMal, preponderante rispetto all’interesse inerente all’obbligo della prova di aver esercitato un’attività per tre anni in un centro di perfezionamento svizzero riconosciuto. In un caso del genere non vi è motivo per cui il legislatore non possa procedere a una ponderazione degli interessi.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Il presente atto normativo si fonda sull’articolo 117 Cost. che accorda alla Confederazione una competenza estesa in materia di organizzazione dell’assicurazione malattie.
7.2 Delega di competenze legislative
Il Consiglio federale può emanare le disposizioni d’esecuzione della LAMal (art. 96 LAMal).
7.3 Forma dell’atto
Il nuovo disciplinamento dell’articolo 37 capoversi 1bis, 2 e 3 PP−LAMal dev’essere emanato nella forma di legge federale urgente limitata nel tempo. Secondo l’articolo 165 capoverso 1 Cost. possono essere dichiarate urgenti le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata. L’urgenza è in questo caso motivata da un rischio di copertura sanitaria insufficiente in alcuni campi di specializzazione medica, suscettibile di aggravare la situazione degli assicurati in termini di cure. Una legge federale urgente può entrare in vigore prima che la situazione si aggravi e