Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici · 11 pagine
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Art. 37 cpv. 2
Rispetto alla disposizione vigente, nel capoverso 2 è aggiunto il rimando al capoverso 1bisaffinché i fornitori di prestazioni che beneficiano dell’eccezione possano anche esercitare negli istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n LAMal.
Art. 37 cpv. 3
I fornitori di prestazioni che rientrano nell’eccezione prevista nel capoverso 1bis devono inoltre aderire a una comunità o a una comunità di riferimento certificata. Pertanto è necessario menzionarli nel capoverso 3.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Scopo di questo nuovo disciplinamento è fornire ai Cantoni uno strumento efficace in caso di copertura sanitaria insufficiente. Per le persone che desiderano esercitare un’attività indipendente a carico dell’AOMS nelle specializzazioni mediche in questione, è soppresso l’obbligo di fornire la prova di avere lavorato per tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione. Di conseguenza è possibile che, nella durata di validità dell’articolo 37 capoverso 1bisPP−LAMal saranno rilasciate più autorizzazioni nei campi di specializzazione interessati. Dal punto di vista dei Cantoni si tratta tuttavia di evitare una copertura sanitaria insufficiente e assicurare in primo luogo una successione negli studi medici di base. Di conseguenza non si attendono costi supplementari significativi a carico dell’AOMS, perlomeno se la regola derogatoria che permette di adottare eccezioni sarà applicata con prudenza dai Cantoni. Neppure si attendono conseguenze importanti riguardo ai sussidi accordati dalla Confederazione ai Cantoni in virtù dell’articolo 66 capoverso 2 LAMal per ridurre i premi degli assicurati.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
Il nuovo disciplinamento proposto conferisce ai Cantoni la competenza di rilasciare autorizzazioni d’esercizio a carico dell’AOMS in caso di offerta sanitaria insufficiente senza che i rispettivi richiedenti debbano fornire la prova di aver lavorato per tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione. I campi di specializzazione interessati sono la medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento, il medico generico quale unico titolo di perfezionamento, la pediatria nonché la psichiatria e la psicoterapia infantile e dell’adolescente. L’attuazione comporta quindi puntualmente oneri amministrativi supplementari per i Cantoni. Tuttavia questa misura consente loro di evitare una situazione di copertura sanitaria insufficiente nei campi di specializzazione interessati e di assicurare in tal modo una copertura medica completa sul loro territorio.