Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici · 11 pagine

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5.3 Altre conseguenze

In caso di offerta sanitaria insufficiente in uno dei campi di specializzazione menzionati, la copertura medica degli assicurati sarà migliorata.

Non sono previste altre ripercussioni.

6 Rapporto con il diritto europeo

In virtù dell’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE)12, l’Unione persegue l’obiettivo di promuovere la giustizia e la protezione sociali. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione europea è definita dall’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)13. L’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC)14 è entrato in vigore il 1° giugno 2002. Esso si prefigge di conferire un diritto di ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività economica dipendente, un diritto di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul territorio delle parti contraenti (art. 1 lett. a ALC). L’articolo 1 lettera d dell’Accordo si prefigge parimenti di garantire ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. Di conseguenza e in conformità con l’allegato I dell’Accordo, è previsto che i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte contraente non siano oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità (art. 2 ALC) e che il diritto di soggiorno e di accesso a un’attività economica sia garantito (art. 4 ALC). L’articolo 7 lettera a dell’Accordo prevede quindi che le parti contraenti disciplinino segnatamente il diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali per quanto riguarda l’accesso a un’attività economica e il suo esercizio, nonché le condizioni di vita, di occupazione e di lavoro.

La libera circolazione delle persone necessita di un coordinamento dei regimi nazionali in materia di sicurezza sociale, di cui all’articolo 48 TFUE. Il diritto dell’Unione europea non prevede un’armonizzazione dei regimi nazionali di sicurezza sociale; gli Stati membri mantengono la facoltà di determinare il concetto, il campo d’applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione del loro sistema di sicurezza sociale. Il coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale è attuato dal regolamento (CE) n. 883/200418 e dal rispettivo regolamento di applicazione n. 987/200919, che la Svizzera è tenuta ad applicare in virtù degli articoli 8 e 16 capoverso 1 e dell’allegato II ALC.

Il diritto dell’UE stabilisce norme in materia di libera circolazione delle persone, non però di armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Sotto il regime dell’ALC la Svizzera è di conseguenza libera di disciplinare come meglio crede tale questione.

12GU C 191 del 29.7.1992

13GU C 306 del 17.12.2007

14 RS 0.142.112.681