Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici · 11 pagine

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Cantoni potranno basarsi su una serie di indicatori. A questo proposito è utile ricordare le disposizioni di attuazione della limitazione delle autorizzazioni secondo l’art. 55a LAMal, vale a dire l’ordinanza del 23 giugno 20219 sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale. Sebbene questa ordinanza stabilisca i criteri e i principi metodologici che consentono ai Cantoni di intervenire in caso di copertura sanitaria eccedente, gli elementi analitici che fornisce possono anche costituire una base che permette ai Cantoni di identificare una copertura sanitaria insufficiente.

Più precisamente, l’ordinanza prevede i tre elementi seguenti sui quali i Cantoni possono basarsi: l’offerta medica effettiva per settore e regione valutata dai Cantoni, i tassi di approvvigionamento nell’ambito delle cure per settore e regione che saranno pubblicati in un’ordinanza del Dipartimento federale dell’interno (DFI) e i fattori di ponderazione definiti dai Cantoni per tenere conto degli elementi che giustificano il bisogno oggettivo nell’ambito delle cure che non possono essere presi in considerazione nel modello nazionale utilizzato per la stima del tasso di approvvigionamento.

Infatti i tassi d’approvvigionamento nell’ambito delle cure, da soli, non consentono un apprezzamento della situazione sanitaria, ma devono essere integrati con una valutazione dell’offerta medica effettiva e adeguati mediante fattori di ponderazione che saranno definiti dai Cantoni.

Un rapporto dettagliato sul metodo di calcolo del tasso di approvvigionamento nell’ambito delle cure sarà disponibile entro la fine del 2022 nel quadro della prevista pubblicazione dell’ordinanza del DFI.

L’eccezione del capoverso 1bissi applica solo alla condizione di cui al primo periodo del capoverso 1, relativa ai tre anni di esperienza in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Pertanto non si applica alla condizione relativa alle competenze linguistiche, la quale deve essere imperativamente soddisfatta da tutti i fornitori di prestazioni. Secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera c dell’ordinanza del 27 giugno 199510 sull’assicurazione malattie (OAMal), questi ultimi devono inoltre adempiere i requisiti di qualità di cui all’articolo 58g OAMal.

Il capoverso 1bislettere a e b specifica inoltre che solo i fornitori di prestazioni in possesso di un unico titolo di perfezionamento in una delle due specializzazioni mediche menzionate (medicina interna generale e medico generico) possono beneficiare dell’eccezione. In effetti molti medici specialisti potrebbero disporre di un titolo di perfezionamento in medicina interna generale oppure di medico generico e potrebbero quindi beneficiare dell’eccezione di cui al capoverso 1bis; in questo modo si eluderebbe lo scopo della regolamentazione prevista per i casi di offerta sanitaria insufficiente. Questa precisazione vale parimenti anche per i fornitori di prestazioni che dispongono di un titolo estero riconosciuto come equivalente secondo l’articolo 21 della legge del 23 giugno 200611 sulle professioni mediche (LPMed).

9 RS 832.107

10 RS 832.102

11 RS 811.11