Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/51: 22.431 n Iv. pa. CSSS-CN. Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici · 11 pagine

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limitare le eccezioni ai medici di base e ai pediatri, escludendo così gli psichiatri e gli psicoterapeuti infantili e dell’adolescenza.

Una terza minoranza (Silberschmidt, Dobler, Nantermod, Sauter) rileva, come la maggioranza della Commissione, la necessità d’agire in materia e di prevedere una regola derogatoria che permetta di adottare eccezioni al requisito dei tre anni di attività come condizione imprescindibile per l’autorizzazione ad esercitare a carico dell’AOMS. Tuttavia vorrebbe sancire nella LAMal unicamente il principio generale secondo cui possono essere ammesse delle eccezioni, delegando poi al Consiglio federale il disciplinamento dei dettagli. Quest’ultimo sarebbe quindi incaricato di definire i dettagli a livello di ordinanza. Questa minoranza ritiene che sia un modo di agire più rapido e appropriato.

3.2 Procedura di consultazione in forma abbreviata

Tenendo conto dei rischi di una copertura sanitaria insufficiente causata dalle condizioni d’autorizzazione molto rigide previste dall’attuale formulazione dell’articolo 37 capoverso 1 LAMal, la Commissione ritiene che la modifica di legge proposta dovrebbe poter entrare in vigore il più rapidamente possibile. In ragione di questa urgenza e conformemente all’articolo 7 capoverso 4 della legge federale del 18 marzo 20058 sulla procedura di consultazione (LCo), la Commissione ha deciso di sottoporre il suo progetto preliminare e il presente rapporto esplicativo a una procedura di consultazione in forma abbreviata.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 37 cpv. 1bis

Il capoverso 1bisprevede una regola derogatoria che permette di adottare eccezioni alla condizione che esige tre anni di attività in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto. Tuttavia questa regola si applica soltanto a determinati campi di specializzazione e solo nel caso in cui l’offerta sanitaria si riveli insufficiente. In tal modo un Cantone potrebbe eccezionalmente autorizzare un fornitore di prestazioni che non soddisfa la condizione succitata in modo da evitare una copertura sanitaria insufficiente. L’eccezione di cui capoverso 1bissi applica pertanto ai campi di specializzazione in cui i Cantoni ritengono che vi sia il rischio di non riuscire garantire le cure mediche alla popolazione. Ed è proprio in questi casi che le conseguenze della condizione dei tre anni di attività in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto si fanno particolarmente sentire o possono diventare particolarmente problematiche.

La legge non precisa esplicitamente la nozione di offerta sanitaria insufficiente, che deve essere lasciata all’apprezzamento dei Cantoni. Per identificare tali situazioni, i

8 RS 171.061