Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati
non sono direttamente interessati dal progetto, motivo per cui gli effetti positivi pronosticati sarebbero solo di natura indiretta qualora i Cantoni dovessero effettivamente trarre profitto dal previsto mantenimento della pluralità di un panorama mediatico. ZH critica il progetto in diversi punti e vede nella proposta un potenziale rischio, in quanto l’introduzione di un compenso finanziario rischia di consolidare ulteriormente la dipendenza delle imprese mediatiche dai fornitori di servizi della società dell'informazione. Gli incentivi a liberarsi da questa dipendenza grazie all’innovazione potrebbero quindi risultare ulteriormente indeboliti. Il PS riconosce che vi sono numerosi miglioramenti rispetto alla normativa europea, ma non crede che un diritto di protezione affine possa risolvere a lungo termine i problemi da affrontare nel mercato dei media e nella regolamentazione delle piattaforme in Svizzera. L’UDC rigetta la proposta in toto. Asut fa rilevare che in molti settori si verificano perdite di fatturato senza che il legislatore intervenga (p. es. se si considera la sostituzione della posta cartacea con la posta elettronica e i servizi di messaggistica o la concorrenza tra il commercio al dettaglio e i mercati online). Bibliosuisse critica il fatto che con l’introduzione di un diritto di protezione affine fanno ingresso nel diritto d’autore interessi parziali di un settore, cosa che per di più è stata esplicitamente rigettata nel quadro di una votazione popolare. Per CH++ l’avamprogetto non costituisce uno strumento efficace per regolamentare le piattaforme. Società digitale fa rilevare che, attraverso la digitalizzazione, le notizie classiche (breaking news) sono diventate completamente indipendenti dalla preparazione e dalla diffusione da parte degli editori di media: quando una notizia viene pubblicata in Internet, è a disposizione di tutti ed è completamente irrilevante se l’informazione proviene dal comunicato stampa dell’ente emittente o se è stata riscritta dai redattori di un’agenzia di stampa. Non esiste più un’esclusività regionale o di altro tipo come predominava nell’era pre-digitale. L’evento alla base di una notizia d’attualità è sempre avvenuto indipendentemente dalle imprese mediatiche. La novità introdotta con la digitalizzazione risiede nel fatto che ora questa notizia può essere anche diffusa senza di loro. Früh/Hilty/Picht/Thouvenin non ritengono che un diritto di protezione affine sia uno strumento idoneo a garantire un giornalismo di qualità e la pluralità dei media. Essi appoggiano il parere di GDS. Google e Meta respingono la revisione prevista e rimandano in questo contesto ai propri sforzi per sostenere il giornalismo. Il Partito Pirata chiede che il progetto sia respinto. ACS – in quanto membro di DUN – si esprime in modo tendenzialmente critico e sottolinea che le questioni riguardanti le condizioni quadro adeguate per le imprese mediatiche e un sostegno adeguato dei media vanno essenzialmente considerate separatamente dalla presente revisione della LDA. Vanno considerati criticamente soprattutto gli introiti che ci si auspica di ottenere grazie alla revisione. ACS non si oppone, però, in linea di massima al principio dell’obbligo di compenso.
Astensioni
Delle associazioni mantello nazionali dell’economia, economiesuisse e USI rinunciano a prendere posizione poiché i loro membri perseguono interessi diversi. USI rimanda inoltre al parere di economiesuisse. CDPE non è interessata dalle modifiche proposte e quindi non si esprime in merito; tuttavia coglie l’occasione per proporre ulteriori punti che andrebbero inclusi nella revisione (cfr. n. 3.4).
3.2 Modifiche della LDA: osservazioni sui singoli articoli
Art. 1 cpv. 1 lett. b AP-LDA
Gli argomenti generali pro e contro l’introduzione di un diritto di protezione affine e la conseguente protezione delle imprese mediatiche sono stati illustrati nella sintesi dei risultati (cfr. n. 2.2 e 2.3). Di seguito si riportano le osservazioni che si riferiscono concretamente alle imprese mediatiche e/o alle pubblicazioni giornalistiche come nesso per la regolamentazione. I commenti che si riferiscono alle imprese mediatiche e al loro lavoro secondo le regole riconosciute nella prassi giornalistica del settore sono discussi nel contesto dell'articolo 37a AP-LDA (cfr.
n. 3.2.3). In merito all’inserimento delle imprese mediatiche nella cerchia degli aventi diritto alla protezione si sono espressi TI, I Verdi, AROPI, GDS, Google, IRF, Meta, Società digitale, SSM, Suisseculture, Swico, Swisscopyright e USS.
I Verdi criticano il fatto che si prevede di introdurre un diritto di protezione affine esclusivamente a favore delle imprese mediatiche. Secondo loro non è coerente né comprensibile dal punto di vista del diritto d’autore il fatto che un settore sia oggetto di una protezione particolare, mentre altri attori come Wikipedia ne siano esclusi. GDS contesta che con le imprese mediatiche viene creata una nuova categoria di aventi diritto alla protezione, che non è né definita né regolamentata in alcun modo e per di più non fornisce nemmeno prestazioni rilevanti sotto il profilo del diritto d’autore. Propone invece un diritto al compenso per gli autori con la partecipazione delle imprese mediatiche. TI e le associazioni IRF, Suisseculture e Swisscopyright propongono un adeguamento redazionale ai concetti già ancorati nella legge mediante l’uso del termine «produttori di pubblicazioni giornalistiche (società di media)». SSM critica questa proposta perché le pubblicazioni giornalistiche sono prodotte dagli autori. SSM