Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 17Fedlex · Rapporto sui risultati
vorrebbe menzionare esplicitamente nell’articolo sullo scopo della LDA, oltre alle imprese mediatiche, anche gli autori e propone di inserire nell'articolo 1 capoverso 1 lettera b «Hersteller und Herstellerinnen von in journalistischen Veröffentlichungen enthaltenen journalistischen Werken» («i produttori di opere giornalistiche contenute in pubblicazioni giornalistiche») nonché «veröffentlichenden Unternehmen (Medienunternehmen)» («le imprese di pubblicazione (società mediatiche)»). USS propone di usare «Unternehmen» («le imprese») nonché «Urheber und Urheberinnen, die journalistische Veröffentlichungen herstellen» («gli autori che producono pubblicazioni giornalistiche») o una formulazione analoga dal punto di vista del contenuto e idonea dal punto di vista legale. Società digitale reputa problematica la limitazione dell’articolo sullo scopo alle imprese: ci sono anche in Svizzera sempre più organizzazioni (associazioni, collettivi di redattori, fondazioni) o singoli individui che non si considerano imprese mediatiche, anche se producono contenuti giornalistici. Per tale motivo il concetto di «Medienunternehmen» («impresa mediatica») andrebbe sostituito con «Medien-Organisationen und -Einzelpersonen» («organizzazioni e singoli attivi nel settore dei media»).
Google e Meta, in quanto fornitori di servizi della società dell’informazione, si esprimono criticamente in dettaglio sul tenore proposto. Le critiche si riferiscono, da un lato, alla descrizione dell’oggetto della protezione delle pubblicazioni giornalistiche e dall’altro, alla descrizione delle imprese mediatiche beneficiarie. Google sottolinea che è fondamentale per tutti gli interessati prevedere una disposizione legale univoca, che definisca cosa si intende per «pubblicazioni giornalistiche», in modo che risultino chiari i vari diritti e obblighi. Google non considera sufficiente la proposta di definizione contenuta nel rapporto esplicativo12. Nell’interesse della sicurezza giuridica propone l’introduzione di una definizione nella legge: rimandando in merito alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (direttiva DSM), propone la seguente formulazione: «Dieses Gesetz regelt […] den Schutz der ausübenden Künstler und Künstlerinnen, der Hersteller und Herstellerinnen von Ton- und Tonbildträgern, der Sendeunternehmen sowie der Unternehmen, die journalistische Veröffentlichungen herstellen (Medienunternehmen Presseverlage); journalistische Veröffentlichungen sind Sammlungen journalistischer Beiträge literarischer Art, die unter einem einheitlichen Titel periodisch erscheinen und welche die Information der Öffentlichkeit über aktuelle Nachrichten bezwecken (insbesondere Zeitungen und Zeitschriften). Reine Fakten, Agenturmeldungen, wissenschaftliche Veröffentlichungen und andere vorbestehende Veröffentlichungen sind keine journalistischen Veröffentlichungen». Anche Meta contesta la definizione poco chiara di «pubblicazioni giornalistiche»13. La mancanza di chiarezza è dovuta al fatto che non vengono incluse solo pubblicazioni testuali, bensì anche quelle fotografiche e audiovisive. Un nuovo diritto di protezione affine per le imprese mediatiche dovrebbe stabilire in modo chiaro che esso si riferisce soltanto a opere scritte. A tale proposito anche Meta rinvia alla direttiva DSM. Come Google nella sua proposta di definizione, anche Meta chiede di escludere i semplici fatti dal disegno di legge per garantire che il nuovo diritto non sia usato per limitare l’accesso dei cittadini a notizie o informazioni fattuali. Meta chiede – per analogia con l’articolo 15 capoverso 1 della direttiva DSM – anche un’ulteriore esclusione per l’uso privato e non commerciale delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Per quanto concerne il termine «impresa mediatica» Google ritiene che esso sia troppo ampio e impreciso e propone di usare il termine «editori di giornali» come nella direttiva DSM. Inoltre Google dichiara che forme alternative di contenuti mediatici, come ad esempio i contenuti audiovisivi, siano già compensati mediante la tariffa comune 14 (TC 14). La limitazione della cerchia degli aventi diritto agli editori di giornali permetterebbe quindi di evitare il rischio di eventuali pagamenti doppi. Meta critica la descrizione proposta di «imprese mediatiche» e chiede di pubblicare un elenco degli editori aventi diritto.
Swico è del parere che il concetto di «pubblicazioni giornalistiche» vada precisato e rimanda in merito al rapporto esplicativo14, che definisce una pubblicazione giornalistica come un «insieme di prodotti giornalistici». Con ciò si può intendere – in linea con l’UE – esclusivamente una collezione di opere letterarie/scritte. Occorre fissare esplicitamente nel testo di legge, nel rapporto esplicativo o nel glossario che sono esclusi i contenuti fotografici e audiovisivi. Anche AROPI auspica che il concetto di «pubblicazioni giornalistiche/prodotto giornalistico» venga precisato in modo sufficiente, eventualmente mediante un elenco non esaustivo di esempi, e rinvia al rapporto esplicativo, che menziona articoli di giornale nonché contributi radio e televisivi. È ragionevole che tale concetto comprenda anche infografiche, registrazioni multimediali (come podcast ecc.) e fotografie per la stampa (p. es. mediante pubblicità su Instagram). Tali precisazioni devono essere inserite nel testo di legge.
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13 «La presente legge disciplina: [...] la protezione dell’artista interprete, del produttore di supporti audio o audiovisivi, degli organismi di diffusione nonché delle imprese che producono pubblicazioni giornalistiche (imprese mediatiche editori di giornali); per pubblicazioni giornalistiche si intendono raccolte di contributi giornalistici di tipo letterario pubblicate periodicamente sotto un titolo unico e che mirano a informare il pubblico su notizie d’attualità (soprattutto giornali e riviste). Semplici fatti, notifiche di agenzie, pubblicazioni scientifiche e altre pubblicazioni preesistenti non sono pubblicazioni giornalistiche» (traduzione libera).
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