Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine
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mit Ausnahme des Texttitels und der Leerzeichen zwischen den Zeichen»22. Su questo aspetto, Meta e Swico concordano con Google e rilevano che, per garantire la certezza del diritto, sia assolutamente necessario che i collegamenti ipertestuali siano esclusi dal campo di applicazione del nuovo diritto di protezione affine, specificandolo nella parte principale del disegno di legge. SIG e Swisscopyright rimandano alla dottrina che disciplina i link, che spesso distingue tra surface link, deep link, framing, embedding e altre tipologie. Suggeriscono pertanto che il messaggio del Consiglio federale non utilizzi una definizione che possa condurre a fraintendimenti, bensì che indichi che gli unici collegamenti ipertestuali esclusi dal campo di applicazione sono quelli che non consentono l’accesso e che portano l’utente a cliccare sul link per accedere alla fonte della pubblicazione giornalistica.
3. Lettera b: brevi estratti in conformità con l’articolo 28 capoverso 2 AP-LDA
Sull’articolo 37a capoverso 1 lettera b si sono espressi Centre patronal, Früh/Hilty/Picht/Thouvenin, Meta e Società digitale.
Società digitale propone di stralciare completamente l’articolo 37a capoverso 1 lettera b perché eliminerebbe de facto le attuali restrizioni al diritto d’autore, determinando un gravoso inasprimento della normativa che lo disciplina. Centre patronal riscontra invece un approccio pragmatico nell’inserimento dei brevi estratti in conformità con l’articolo 28 capoverso 2 LDA nel campo di applicazione del diritto affine. Senza questa nuova disposizione, per i fornitori di servizi della società dell’informazione sarebbe semplice aggirare il nuovo diritto affine a favore delle imprese mediatiche. Meta accoglie con favore il fatto che l’articolo 28 capoverso 2 AP-LDA riconosce il principio fondamentale secondo cui è possibile rendere accessibili brevi estratti di pubblicazioni giornalistiche senza alcuna limitazione; tuttavia, teme che l’articolo 37a capoverso 1 lettera b possa indebitamente limitare questo principio fondamentale e chiede quindi che i brevi estratti siano esclusi dal campo di applicazione del disegno di legge. Meta aggiunge che il diritto di protezione affine non deve essere applicato ai semplici fatti: escluderli è fondamentale al fine di garantire che il nuovo diritto non venga utilizzato per limitare l’accesso della popolazione alle notizie o alle informazioni. Früh/Hilty/Picht/Thouvenin ritengono che, dal punto di vista sistematico, sarebbe meglio inserire questa disposizione nell’articolo 28 LDA.
4. Lettere a e b: il criterio della «messa a disposizione»
TI, CH Media, le imprese mediatiche svizzere private, SIG, SRG SSR, SSM, Suisseculture, Swisscopyright e Telesuisse propongono una formulazione nel caso in cui si dovessero far rientrare nel campo d’applicazione della regolamentazione anche gli usi da parte dei sistemi basati sull’IA (cfr. questioni legate all’IA al n. 3.3). In assenza di un’integrazione specifica, temono infatti che si offra una scappatoia per la sostituzione degli snippet con risposte generate dall’IA. Al tenore dell’articolo 37a capoverso 1 lettere a e b dovrebbe essere aggiunta anche la fattispecie della riproduzione. Le imprese mediatiche svizzere private fanno valere che il diritto di riproduzione è parte integrante del diritto d’autore e la menzione esplicita della riproduzione ha senso anche nel nuovo diritto di protezione affine. I sistemi di IA generativa, come ChatGPT o Google Bard, che utilizzano e acquisiscono contenuti esterni per l’apprendimento automatico, sarebbero sostanzialmente assoggettati al diritto d’autore svizzero. L’utilizzazione di contenuti giornalistici considerati opere protette è già coperta dal diritto di riproduzione (art. 10 cpv. 2 lett. a LDA) per quanto concerne la copia di interi articoli al fine di alimentare i sistemi generativi.
5. Ripercussioni sulla libertà contrattuale, sull’autonomia privata e sulla libertà economica
CH++, Meta e Swico temono ripercussioni negative sulla libertà contrattuale, perché ritengono che l’articolo 37a capoverso 1 AP-LDA privi gli interessati della possibilità di perfezionare accordi in linea con le proprie esigenze. Meta suggerisce la seguente modifica: «Ein Medienunternehmen, das erklärt, nach in der Branche anerkannten Regeln für die journalistische Praxis zu arbeiten, hat einen Anspruch darauf, die Online-Nutzung seiner journalistischen Veröffentlichungen zu gestatten, wenn Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft nach Absatz 4 gewerbsmässig handeln und dessen journalistische Veröffentlichungen online zugänglich machen»23 (in tal modo si potrebbero stralciare le lett. a e b). Anche Swico propugna la conservazione della libertà contrattuale. Per gli editori e i servizi online, la strada degli accordi bilaterali deve rimanere percorribile, in linea con il diritto UE. CH++ si esprime implicitamente in merito alle ripercussioni sulla libertà contrattuale, ricollegando il compenso obbligatorio a un divieto di concedere licenze gratuite. Si tratta di una notevole ingerenza nella libertà economica,
22 «L’articolo 37a non si applica ai collegamenti ipertestuali e all’utilizzo di singole parole o brevissimi estratti di una pubblicazione giornalistica, di lunghezza pari o inferiore a 200 caratteri, esclusi il titolo del testo e gli spazi vuoti tra i caratteri» (traduzione libera).
23 «Un’impresa mediatica che dichiara di lavorare rispettando le regole riconosciute nella prassi giornalistica nel settore ha diritto di consentire l’utilizzazione online delle proprie pubblicazioni giornalistiche se fornitori di servizi della società dell’informazione secondo il capoverso 4 mettono a disposizione online, a titolo professionale, le loro pubblicazioni giornalistiche» (traduzione libera).