Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/52: Modifica della legge sul diritto d’autore (LDA) · 44 pagine

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l’avamprogetto è stato concepito meglio rispetto alle iniziative simili in altri Paesi. Früh/Hilty/Picht/Thouvenin si esprimono criticamente sul progetto, pur constatando che i Paesi fuori dall’UE (in particolare Australia e Canada) hanno deciso di prevedere un diritto al compenso e non un diritto di divieto, viste le importanti carenze nella concezione di un diritto di protezione affine per gli editori di giornali. Questo approccio permette di garantire in ogni caso delle entrate e di evitare un fallimento dell’utilizzo dovuto alla mancanza di una soluzione negoziata o il rilascio di licenze gratuite. Swisscopyright mette particolarmente in luce quattro elementi che contraddistinguono l'equilibrio del progetto svizzero rispetto alla regolamentazione europea:

1. il ricorso al collaudato sistema della gestione collettiva;

2. il fatto che la proposta riguardi le prestazioni in questione (ovvero le pubblicazioni giornalistiche) nel loro insieme;

3. la deroga al principio dell’«utile dell’utente» come criterio per stabilire l’ammontare dei compensi; e

4. la configurazione di un diritto al compenso in favore delle imprese mediatiche con la partecipazione dei giornalisti.

Preservazione della pluralità e della qualità dei media

Alcuni interessati auspicano che un diritto di protezione affine espleti ripercussioni positive sul mantenimento della pluralità e della qualità mediatica nazionale e regionale, poiché tanto le piccole imprese mediatiche quanto i giornalisti (in quanto autori) beneficerebbero di un compenso. I Cantoni AG, AR, GR, LU, NE, NW, SG, SO, VD, VS nonché PLR, ALESI, ASW, BZV, Centre patronal, singoli membri di economiesuisse, kf, Telesuisse e TX Group si esprimono, ad esempio, in questo senso. VS afferma che la nuova fonte di reddito deve mirare a consolidare la diversità dei media nel nostro Paese e a promuovere la produzione professionale di contenuti d’informazione. Sono parimenti avanzate delle considerazioni riguardo alla pluralità e alla qualità mediatica per sottolineare il carattere equilibrato dell’avamprogetto (cfr. n. 2.2.3) e in relazione all’oggetto della regolamentazione (art. 1 cpv. 1 lett. b AP-LDA) nonché al diritto al compenso (art. 37a AP-LDA); si rimanda in merito anche al n. 3.2.1. Degni di nota sono segnatamente i pareri in favore della gestione collettiva e della considerazione delle regole riconosciute nella prassi giornalistica (cfr. n. 3.2.3).

Il PLR rileva che la revisione di legge non risolverà i problemi finanziari dei media, ma che l’avamprogetto presenta il vantaggio di sostenere la pluralità mediatica in Svizzera, senza trascurare i piccoli editori.

Per quello che concerne l’industria pubblicitaria svizzera, ASW constata che sia estremamente importante che l’ampia offerta giornalistica esistente (in particolare la pluralità e la qualità dei contenuti mediatici) rimanga tale anche in futuro. Solo così i media potranno continuare a rappresentare un partner affidabile per l’industria pubblicitaria svizzera. Sostiene, inoltre, che senza l’introduzione di un compenso, la qualità del giornalismo e la pluralità dei media diminuirebbero a lungo termine, provocando ripercussioni negative sui committenti pubblicitari nonché sulle agenzie di comunicazione e pubblicitarie. Kf presume che l’assenza di un compenso tra le imprese mediatiche e i fornitori di servizi della società nuocerebbe alla qualità del giornalismo e alla pluralità mediatica a lungo termine soprattutto nelle aree periferiche. Telesuisse teme una situazione simile: ritiene, infatti, che solo un’indennità adeguata destinata alle imprese mediatiche per i loro contenuti commercializzati dai servizi online potrà stabilizzare la situazione dei media a lungo termine e permettere quindi di preservare il pluralismo informativo, essenziale per la democrazia.

2.3 Pareri generali contro l’introduzione di un diritto di protezione affine per le pubblicazioni giornalistiche

Non pertinenza degli estratti che non presentano un carattere originale nel quadro del diritto d’autore (ingerenza nella libertà d’informazione)

Le parti di pubblicazioni giornalistiche prive di carattere originale (snippet e thumbnail) rappresentano il nesso tra la regolamentazione proposta e il diritto d’autore. Le voci critiche non sono convinte da quest’approccio, tanto più che le pubblicazioni giornalistiche sono già protette dal diritto d’autore (BL, BS, PS, PVL, singoli membri di economiesuisse, Aktion Medienfreiheit, DUN, GDS, HotellerieSuisse, Swico, Swissmem) e che i brevi estratti non presentano il livello di originalità necessario per beneficiare della protezione. I partecipanti contrari vedono l’introduzione di un diritto di protezione affine come una materia estranea al diritto d’autore (Bibliosuisse, GDS, Swico) nonché il rischio di una limitazione alla libertà d’informazione (singoli membri di economiesuisse, Aktion