Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
europea per i diritti fondamentali (FRA), il che sottolinea l’accresciuta importanza di questi diritti nell’applicazione dell’acquis di Schengen34. Tutti questi organismi sono esortati a contribuire, con le loro conoscenze specifiche e in particolare con le loro analisi dei rischi, alla pianificazione35 ed esecuzione36 delle valutazioni nei diversi settori indicando opportunamente i contenuti prioritari (art. 7 par. 2). A tal fine la Commissione europea può concludere con i pertinenti organismi accordi che disciplinano i dettagli delle modalità di cooperazione (art. 7 par. 1 comma 2).
Gli articoli 8 e 9 disciplinano singoli aspetti della cooperazione con Frontex ed Europol. Frontex, ad esempio, deve presentare entro il 31 agosto di ogni anno due analisi distinte dei rischi. Una è destinata alla Commissione europea e agli Stati membri allo scopo di stabilire il programma di valutazione dell’anno successivo (art. 8 par. 1). L’analisi riguarda tutti gli aspetti pertinenti della gestione europea integrata delle frontiere e deve quindi contenere raccomandazioni su specifiche sezioni delle frontiere esterne o su specifici organi rilevanti per valutare il rispetto della direttiva sul rimpatrio37. La seconda analisi è destinata unicamente alla Commissione europea in vista della programmazione di valutazioni senza preavviso dell’anno successivo e deve contenere raccomandazioni di siti concreti per la valutazione nei settori frontiere esterne e rimpatrio (art. 8 par. 2). L’articolo 9, invece, impone a Europol di fornire informazioni pertinenti e analisi dei rischi allestite nel quadro del suo mandato. Anche tali informazioni servono principalmente alla programmazione delle valutazioni.
Articolo 10 Sinergie con altre attività di valutazione e di monitoraggio
Il nuovo meccanismo mira a generare e sfruttare più sinergie possibili con altri meccanismi di valutazione. Si tratta in particolare della valutazione della vulnerabilità, svolta da Frontex in virtù del regolamento (UE) 2019/189638 per aumentare la capacità degli Stati membri di affrontare le sfide alle frontiere esterne. Nel preparare le attività di valutazione e di monitoraggio occorre pertanto tenere conto dei risultati della valutazione della vulnerabilità e viceversa, con l’obiettivo di ottenere, basandosi su entrambi i meccanismi, un quadro migliore della situazione relativa al funzionamento dello spazio Schengen ed evitare sovrapposizioni. Quanto stabilito per la cooperazione con Frontex (par. 2) vale tuttavia in generale: la cooperazione con gli organi e organismi dell’UE deve poggiare sulla reciprocità, pertanto la Commissione europea è autorizzata a condividere anche con gli altri organi e organismi le informazioni ottenute mediante le valutazioni (par. 3).
34 Cfr. preambolo, consid. 11.
35 Nell’allestimento della programmazione annuale (o pluriennale) i rappresentanti degli organismi sono sentiti in una forma o in un’altra (art. 12 par. 1; art. 13 par. 1).
36 I rappresentanti degli organismi partecipano alle visite in qualità di osservatori, su invito della Commissione (art. 18 par. 5).
37 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
38 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, in ultimo modificata dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.