Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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membri, il che garantisce che essi siano consultati in occasione della stesura del programma. La facoltà della Commissione europea di adeguare successivamente, d’intesa con gli Stati membri interessati, il calendario delle valutazioni senza dover adeguare la relativa decisione di esecuzione costituisce una novità (art. 12 par. 4, art. 13 par. 3).

Non sottostanno nella pianificazione congiunta di cui agli articoli 12 e 13 le valutazioni senza preavviso, che sono di competenza esclusiva della Commissione europea.

Articolo 14 Questionario standard

Come previsto anche dal meccanismo precedente, gli Stati che, secondo il programma pluriennale, l’anno successivo saranno oggetto di una valutazione periodica, devono rispondere a un questionario scritto prima della pianificazione e dell’esecuzione delle visite. Il questionario serve soprattutto a preparare le visite di valutazione periodiche, può tuttavia fungere anche da mezzo principale per la raccolta di informazioni (valutazione basata solo su questionari) ed essere impiegato anche per altri tipi di valutazione, in particolare la prima valutazione e la valutazione tematica41. Il questionario è trasmesso agli Sati membri in questione entro il 1° luglio ed essi devono rispondervi entro il 31 ottobre dello stesso anno (par. 3). Il questionario contiene un ampio catalogo di domande relative all’attuazione e applicazione dell’acquis di Schengen nei singoli Stati. Le domande riguardano l’attuazione giuridica, organizzativa e tecnica dei pertinenti requisiti dell’acquis di Schengen, incluse le raccomandazioni precedenti e le pratiche consolidate («best practices»). Gli Stati devono fornire anche una serie di dati statistici (par. 2). Il questionario è allestito in una forma standardizzata e adottato o aggiornato dalla Commissione europea in forma di decisione di esecuzione. Anche in questo caso si applica la procedura d’esame di cui all’articolo 30 paragrafo 2.

2.2.3 Disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività di valutazione e di monitoraggio

Il capo III del regolamento (UE) 2022/922 contiene disposizioni che si applicano a tutti i tipi di valutazione, purché non vi siano disposizioni speciali42. Ne fanno parte i requisiti per la formazione e la scelta degli esperti che partecipano alle visite in quanto membri di una squadra (art. 15-18). Inoltre vi rientrano le disposizioni per lo svolgimento delle visite, per l’elaborazione e l’adozione delle relazioni e delle raccomandazioni nonché per il monitoraggio dell’attuazione delle raccomandazioni nel «follow-up» (art. 19-21).

41 Cfr. il commento all’art. 6.

42 Tali disposizioni si trovano soprattutto nel capo IV (art. 22 segg.).