Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
Articolo 5 Forme di attività di monitoraggio
L’attività di monitoraggio comprende tutte le attività volte a controllare e verificare le misure che lo Stato membro ha previsto nel suo piano d’azione teso ad attuare le raccomandazioni. Di conseguenza la disposizione elenca tra le attività di monitoraggio non solo l’esame del piano d’azione e dei rapporti di follow-up che devono essere redatti a scadenze regolari e documentare lo stato dell’attuazione (lett. a), ma anche nuove visite (lett. b) che devono essere organizzate a causa di carenze significative constatate nella procedura urgente (art. 22) o in occasione di una prima valutazione (art. 23), anche se tali visite non si concentrano esclusivamente sull’eliminazione di dette carenze. Le nuove visite sono infatti di natura ibrida, in quanto permettono sia una nuova verifica generale della situazione in loco (e quindi implicano anche l’allestimento di una nuova relazione ed eventualmente di raccomandazioni), sia il controllo mirato dell’attuazione delle misure che lo Stato membro ha previsto nel suo piano d’azione per ovviare alle carenze constatate precedentemente. Le visite di verifica si concentrano invece esclusivamente su quest’ultimo scopo (lett. c). La Commissione europea può organizzarle in ogni procedura prima della decisione di concludere il piano d’azione per assicurarsi che quest’ultimo sia stato effettivamente attuato (art. 21 par. 3). Le le visite di verifica sono tuttavia obbligatorie sia nella procedura urgente (art. 22) sia nella prima valutazione se è stato constatato che lo Stato in questione non adempie (ancora) le condizioni per l’applicazione dell’acquis di Schengen (art. 23).
Articolo 6 Metodi di valutazione e di monitoraggio
La presente disposizione intende contribuire a flessibilizzare per quanto possibile i metodi di raccolta delle informazioni durante una valutazione (fact finding) o ai fini del monitoraggio dell’attuazione del piano d’azione (follow-up). In linea di massima la visita in loco è comunque il principale metodo di valutazione. Il comma 1 permette tuttavia di ricorrere a questionari, se opportuno in base alle circostanze, oppure, in via eccezionale, ad altri metodi da remoto, ad esempio video conferenze in caso di restrizioni ai viaggi. Ciò vale sia per l’attività di valutazione sia per quella di monitoraggio (nuove visite o visite di verifica). Inoltre, secondo il comma 2 ogni metodo di valutazione o monitoraggio può essere usato in combinazione con altri.
Articoli 7-9 Cooperazione con organi e organismi dell’Unione
Gli articoli 7-9 disciplinano in modo più dettagliato rispetto a prima il coinvolgimento degli organi e di altri organismi dell’UE nella pianificazione ed esecuzione delle valutazioni. Mentre finora erano interessati di fatto soltanto Frontex e, in misura minore, Europol, secondo l’articolo 7 paragrafo 1 saranno in futuro coinvolti tutti gli organi e organismi dell’UE che partecipano all’attuazione32 dell’acquis di Schengen. Fondamentalmente si tratta di Frontex, eu-LISA, Europol e del Garante europeo della protezione dei dati33. Inoltre s’intende chiedere il sostegno anche l’Agenzia dell’Unione
32 Il termine è qui usato in senso lato, non tecnico, e intende l’esecuzione di compiti risultanti dall’acquis di Schengen.
33 Cfr. preambolo, consid. 9.