Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo

Articoli 15-16 Profilo richiesto per gli esperti e misure formative

Una visita – come anche una nuova visita o una visita di verifica – è svolta da una squadra composta da esperti degli Stati Schengen43 e rappresentanti della Commissione europea (membri della squadra). Inoltre, in qualità di osservatori possono partecipare, su invito della Commissione europea, anche esperti degli organi e organismi dell’UE44. L’articolo 15 descrive il profilo richiesto ai membri della squadra e agli osservatori (par. 1). Da una parte, devono possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica e una fondata esperienza pratica nel settore di pertinenza. Dall’altra devono disporre di una solida conoscenza dei principi e delle procedure di valutazione ed essere in grado di comunicare in una lingua comune45. Per garantire che gli esperti siano in possesso delle qualifiche necessarie, l’articolo 16 prevede che tutti i membri della squadra e gli osservatori ricevano una formazione comune adeguata (par. 1 e 3). Sebbene tutti gli attori rilevanti (Stati Schengen, Commissione europea e organi dell’UE) siano invitati a garantire che i loro esperti ricevano la formazione necessaria, il nuovo regolamento prevede che solo alla Commissione europea competa l’istituzione di un’offerta di formazione comune in tutti i settori46 che fornisca agli esperti le conoscenze necessarie. Deve tenere aggiornati i programmi di formazione e, oltre a corsi di base, deve dispensare anche corsi di aggiornamento (par. 1 commi 2 e 3). In futuro sarà inoltre possibile che un esperto tirocinante partecipi, a scopi formativi, a una valutazione periodica al fine di consolidare le sue conoscenze teoriche in merito allo svolgimento di una visita (par. 2).

Articolo 17 Gruppo di esperti degli Stati membri

Le norme concernenti la costituzione e la composizione delle squadre sono state rivedute per eliminare le difficoltà, presentatesi a volte nella prassi, di mettere a disposizione un numero sufficiente di esperti nazionali. La novità più importante consiste nella costituzione di un gruppo di esperti nazionali di cui la Commissione europea può disporre per svolgere le visite con o senza preavviso previste per l’anno successivo. Con il nuovo regolamento, la messa a disposizioni di esperti non è volontaria bensì obbligatoria. Gli Stati membri devono quindi mettere a disposizione almeno un esperto per settore che disponga delle qualifiche necessarie. Ogni Stato membro deve inoltre garantire che almeno un esperto designato per settore d’intervento sia disponibile durante un anno civile (par. 2). È possibile indicare determinate preferenze47, ma

43 Come periti nazionali entrano in considerazione esperti di tutti gli Stati Schengen, anche se uno Stato membro dell’UE non applica ancora integralmente l’acquis di Schengen in un determinato settore, perché manca ancora la pertinente decisione di entrata in vigore del Consiglio dell’UE (art. 15 par. 2). Di conseguenza gli esperti di Romania, Bulgaria, Croazia e Cipro possono partecipare in tutti i settori. L’unica eccezione sono gli esperti dell’Irlanda che possono far parte di una squadra di esperti soltanto nei settori cui partecipa effettivamente l’Irlanda. (art. 29 par. 1).

44 Cfr. art. 2 n. 11 e 12.

45 Nella prassi, come lingua comune si è imposto l’inglese; sono richieste conoscenze sia orali che scritte.

46 Finora veniva offerta una formazione soltanto in singoli settori; in particolare nel settore della protezione dei dati manca ancora una formazione comune.

47 Si può ad esempio indicare o un periodo di sei mesi in cui l’esperto è a disposizione o determinate valutazioni a cui singoli esperti desiderano prioritariamente partecipare.