Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
la Commissione europea non deve tenerne conto in ogni caso. Nei settori in cui, per motivi oggettivi, uno Stato non è valutato, non sussiste l’obbligo di designare un esperto48. Gli Stati membri non sono inoltre tenuti a designare esperti se, in situazioni eccezionali, la designazione incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali (par. 2 comma 2).
Il gruppo di esperti è costituito ogni anno contemporaneamente all’allestimento del programma annuale (par. 1). Su invito della Commissione europea, trasmesso agli Stati mediante l’unità di contatto49 da loro indicata, gli Stati membri hanno sei settimane di tempo per designare l’esperto e comunicarlo alla Commissione europea (par. 4). Questa valuta le candidature ed entro una settimana conferma la scelta degli esperti del gruppo (par. 8). Se nessuno degli esperti proposti soddisfa i requisiti, la Commissione europea invita lo Stato membro interessato a proporne altri per il settore d’intervento in questione (par. 9). Entro un mese dalla costituzione del gruppo di esperti, la Commissione europea informa gli Stati membri in merito alla selezione degli esperti per le valutazioni programmate l’anno successivo (par. 8). In tal modo anche gli Stati membri sanno in linea di massima quando i loro esperti (non) possono adempiere i loro compiti nelle unità amministrative cui sono assegnati. Non si può tuttavia escludere che gli esperti accreditati per il gruppo vengano chiamati a svolgere anche altre missioni (in particolare visite senza preavviso), dato che gli Stati membri devono, come già detto, garantire durante tutto l’anno la disponibilità di almeno un esperto per settore d’intervento. Comunque è sempre possibile ritirarsi dal gruppo se circostanze eccezionali di forza maggiore lo richiedono. Tali circostanze possono risultare dalla situazione personale dell’esperto oppure dal fatto che, senza il ritiro, l’adempimento dei compiti nazionali originari risulterebbe notevolmente pregiudicato. In caso di ritiro, gli Stati membri devono tuttavia designare un sostituto entro un termine ragionevole (par. 10).
Articolo 18 Costituzione delle squadre
L’articolo 18 disciplina la costituzione e la composizione delle squadre per un determinato intervento. Spetta alla Commissione europea stabilire il numero necessario e il profilo degli esperti (e degli osservatori50) di cui ha bisogno sulla base delle particolarità della visita51. Tuttavia, a una squadra devono partecipare almeno tre esperti provenienti dagli Stati membri, mentre i rappresentanti della Commissione europea possono essere al massimo due (par. 1). Per le nuove visite e le visite di verifica la Commissione deve inoltre garantire che almeno la metà degli esperti degli Stati membri appartenenti alla squadra siano gli stessi che hanno partecipato alla prima valutazione.
48 Per la Svizzera ciò è ad esempio il caso per i settori frontiere esterne terrestri e marittime.
49 In Svizzera l’unità di contatto è aggregata all’Ufficio federale di giustizia, che, insieme alla divisione Europa del DFAE, è responsabile del coordinamento interno all’Amministrazione e con i Cantoni.
50 Cfr. art. 18 par. 5.
51 Deve badare a una composizione equa per quanto riguarda la provenienza geografica e l’esperienza professionale degli esperti nonché le capacità delle amministrazioni da cui provengono. Inoltre, gli esperti non possono far parte di squadre chiamate a valutare lo Stato membro in cui lavorano (art. 18 par. 2).