Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo

Articolo 11 Informazioni trasmesse da terzi

L’uso di informazioni che la Commissione europea riceve da terzi è una prassi già affermata, ma non ancora esplicitamente disciplinata nel diritto. La presente disposizione chiarisce che nel programmare e attuare le attività di valutazione e di monitoraggio, la Commissione europea può tenere conto delle informazioni relative all’attuazione dell’acquis di Schengen trasmesse da terzi, comprese autorità indipendenti, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali. La Commissione europea deve tuttavia rendere trasparente l’uso di informazioni di terzi giudicate pertinenti, in modo da fornire agli Stati membri la possibilità di esprimersi in merito ai relativi contenuti. Le informazioni di terzi possono confluire nella valutazione soltanto se sono state erificate in occasione della visita in loco. In caso contrario non possono essere incluse nelle relazioni (art. 20 par. 1 comma 2)39.

2.2.2 Programma

Articoli 12-13 Programma di valutazione pluriennale e annuale

Le disposizioni relative alla programmazione corrispondono in gran parte al diritto vigente. Anche con il nuovo meccanismo la Commissione europea deve dapprima stabilire un programma pluriennale (art. 12), che tuttavia ora abbraccia un periodo di sette anni (e non di cinque anni, come finora). In ciascun ciclo di valutazione ogni Stato deve essere oggetto di una valutazione periodica (art. 12 par. 1). Il programma pluriennale stabilisce l’anno in cui un determinato Stato membro sarà valutato e, se del caso, può indicare i settori prioritari da valutare (art. 12 par. 2 e 3). Nel programma pluriennale la Commissione può tenere conto degli sviluppi dell’acquis di Schengen ristrutturando i settori da valutare in occasione di una visita40.

Il programma annuale (art. 13), da allestire entro il 15 novembre dell’anno che precede la valutazione (par. 1), contiene un calendario (mese per mese) delle valutazioni periodiche nonché un elenco dei luoghi e delle autorità da visitare nei diversi settori. Contiene inoltre il calendario delle visite, da effettuare per la prima valutazione, e delle eventuali valutazioni tematiche. In quest’ultimo caso, oltre allo Stato membro da valutare, sono indicati anche il tema e i metodi previsti (par. 2).

Sia il programma pluriennale che quello annuale si fondano sulle informazioni messe a disposizione dagli organi e organismi dell’UE (art. 12 par. 1, art. 13 par. 1) e sono stabiliti, come finora, mediante una decisione di esecuzione della Commissione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 30 paragrafo 2 (art. 12 par. 2; art. 13 par. 1). Tale procedura implica la riserva dell’approvazione da parte degli Stati

39 Le informazioni di terzi, in particolare quelle delle organizzazioni non governative (ONG), costituiscono una fonte d’informazione importante per la Commissione europea, che può così verificare eventuali sviluppi indesiderati nell’applicazione dell’acquis di Schengen, soprattutto in occasione di visite senza preavviso, e fermare eventuali comportamenti illeciti.

40 Cfr. il commento all’art. 1 par. 3.