Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
relazioni è stato aumentato da tre a sei mesi, al fine di ridurre l’onere amministrativo dello Stato in questione. Tuttavia, se giustificato dalle circostanze, la Commissione europea può fissare un’altra frequenza (par. 3 comma 1). Se lo Stato valutato non adempie i suoi obblighi – se ad esempio non trasmette i rapporti entro i termini convenuti o non provvede a una rapida attuazione adeguata – la Commissione europea ne informa il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo. Inoltre la Commissione europea può effettuare anche visite di verifica (anche senza preavviso) per monitorare i progressi nell’eliminazione delle carenze (par. 3 commi 2 e 3). Se ritiene che il piano d’azione sia pienamente attuato, la Commissione europea informa lo Stato valutato e gli altri Stati membri della chiusura del piano d’azione (par. 3 comma 4).
2.2.4 Grave carenza e forme specifiche di valutazione
Il capo IV del regolamento (UE) 2022/922 disciplina da una parte la procedura d’urgenza (art. 22) che sarà in futuro applicata in caso di gravi carenze, e, dall’altra, fissa norme procedurali specifiche che si applicano alla prima valutazione (art. 23) e alla valutazione tematica (art. 24), ma non alla valutazione senza preavviso, cui si applicano, fatte salve la pianificazione e la direzione della procedura59, le regole del relativo tipo di valutazione.
Articolo 22 Procedura urgente in caso di gravi carenze
Se nel corso di una visita una squadra constata che le carenze sono di natura grave60, si applica la procedura di cui all’articolo 22, che mira ad eliminare urgentemente le carenze. La procedura è avviata con una comunicazione scritta degli esperti principali in cui, alla fine della visita, essi informano lo Stato valutato delle costatazioni fatte (par. 1). Anche il Consiglio dell’UE è immediatamente messo al corrente. A partire da tale momento allo Stato valutato incombe un obbligo qualificato di cooperare: deve immediatamente pensare a come eliminare le carenze costatate e alle misure (giuridiche, operative e finanziarie) da adottare e iniziare un dialogo permanente con la Commissione europea – anche per sondare per tempo la possibilità di ottenere prestazioni di sostegno dai pertinenti organi dell’UE.
Il progetto di relazione, che deve concentrarsi soprattutto sulle gravi carenze e che è accompagnato anche da raccomandazioni di provvedimenti correttivi, viene trasmesso allo Stato valutato entro due settimane dalla conclusione della visita. Quest’ultimo deve esprimersi entro dieci giorni in merito al progetto; un’eventuale riunione di redazione si tiene entro cinque giorni dalla ricezione del parere (par. 2). La Commissione europea adotta la relazione al più tardi sei settimane dopo la conclusione della visita. Per garantire l’adozione entro tale termine, si applica la procedura d’esame dell’articolo 30 paragrafo 3, secondo cui l’approvazione del Comitato Schengen deve essere chiesta solo successivamente (par. 3). Al più tardi sei settimane dopo l’approvazione della relazione, la Commissione europea presenta al Consiglio dell’UE una proposta recante raccomandazioni di provvedimenti correttivi, che il Consiglio
59 Cfr. i commenti agli art. 12, 13 e 19.
60 Ai sensi dell’articolo 2 n. 10.