Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
dell’UE deve adottare entro un mese. Oltre alle indicazioni concrete per eliminare le carenze (principali), la decisione di esecuzione contiene i termini per attuare i provvedimenti e specifica anche la frequenza con cui lo Stato membro valutato deve riferire alla Commissione europea e al Consiglio dell’UE in merito all’attuazione del piano d’azione (par. 4). Inoltre, se le carenze constatate comportano una minaccia grave per l’ordine pubblico e la sicurezza interna nello spazio Schengen o il rischio di una violazione sistematica dei diritti fondamentali, il Consiglio dell’UE può formulare raccomandazioni separate all’attenzione degli altri Stati Schengen (par. 5). Tali raccomandazioni contengono l’autorizzazione ad adottare provvedimenti correttivi adeguati per eliminare le gravi carenze o mitigare le loro ripercussioni – analogamente a quanto previsto nell’articolo 29 del codice frontiere Schengen61 o dall’articolo 42 paragrafo 1 del regolamento (EU) 2019/189662.
Infine anche la procedura di «follow-up» presenta alcune particolarità.
- Si applicano termini più brevi: lo Stato valutato deve presentare il piano d’azione entro un mese; la Commissione europea deve valutarne l’adeguatezza entro due settimane e, se necessario, lo Stato valutato presenta il piano d’azione riveduto entro altre due settimane (par. 6). Lo Stato valutato deve fornire relazioni ad intervalli regolari, fissati dal Consiglio dell’UE nelle raccomandazioni, fintanto che la Commissione europea non ritenga pienamente attuato il piano d’azione.
- Entro un anno dalla visita di valutazione la Commissione europea deve organizzare una nuova visita riguardante il settore interessato. Anche questa nuova visita comporta una relazione e, se necessario, nuove raccomandazioni (par. 7). La relazione, che valuta soprattutto i progressi nell’attuazione del piano d’azione63, è redatta a norma dell’articolo 20 paragrafo 1. Di conseguenza, lo Stato valutato può esprimere entro due settimane il suo parere in merito al progetto di relazione, sottopostogli entro sei settimane dalla visita. La Commissione europea adotta la relazione applicando la procedura d’esame (art. 30 par. 2). Il Consiglio dell’UE può esprimersi e chiedere che la Commissione europea presenti nuove raccomandazioni di provvedimenti correttivi, che il Consiglio dell’UE dovrà adottare e lo Stato valutato attuare secondo un piano d’azione.
- La Commissione europea è tenuta a organizzare una visita di verifica se ritiene che il piano d’azione possa essere chiuso. In tal caso non è necessario allestire una relazione, ma la Commissione deve informare in una forma adeguata il
61 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/817, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.
62 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.
63 È possibile che nel corso della nuova visita si constatino fatti nuovi che entrano a far parte della relazione. Cfr. il commento all’art. 5.