Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
opportuno, le osservazioni dello Stato valutato confluiscono nel progetto di valutazione.
Le tappe successive dipendono dal consenso o meno al progetto di relazione (e alle raccomandazioni) da parte dello Stato valutato.
- Se lo Stato valutato è d’accordo, la relazione contiene anche le raccomandazioni di provvedimenti correttivi56 e deve essere adottata dalla Commissione europea per mezzo di una decisione di esecuzione entro quattro mesi dalla conclusione della visita. Questo termine è molto stretto poiché la decisione deve essere approvata nella cosiddetta procedura d’esame, il che significa che la Commissione deve dapprima convocare il comitato Schengen e ricevere il consenso formale degli Stati UE ivi rappresentati57 (par. 4 comma 1). Entro 14 giorni la relazione adottata (comprese le raccomandazioni) deve essere trasmessa per conoscenza al Consiglio dell’UE e al Parlamento europeo.
- Se invece lo Stato valutato contesta il contenuto della relazione (o la valutazione in esso contenuta) entro dieci giorni lavorativi dalla riunione di redazione, la relazione che deve essere adottata la Commissione europea si limita a valutare i risultati della visita e non contiene raccomandazioni. In tal caso la Commissione deve adottare entro un termine di quattro mesi, oltre alla relazione, anche un progetto separato di raccomandazioni, da trasmettere al Consiglio dell’UE per approvazione (par. 5). Il Consiglio dell’UE è quindi tenuto ad adottare le raccomandazioni58 sotto forma di una decisione di esecuzione e a trasmetterle per conoscenza al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. La disposizione non prevede tuttavia un termine a tale proposito.
Articolo 21 Follow-up e monitoraggio
Una volta emanate le istruzioni concrete per eliminare le carenze constatate, sia come parte della relazione di valutazione sia sotto forma di raccomandazioni a sé stanti, comincia la fase di attuazione («follow-up»). Lo Stato valutato deve presentare, entro due mesi dall’accettazione delle raccomandazioni (art. 20 par. 4 e 5), un piano d’azione contenente tutte le misure ritenute necessarie per eliminare le carenze constatate o attuare le raccomandazioni. Il piano d’azione è trasmesso alla Commissione europea e al Consiglio dell’UE e gli altri Stati membri hanno la possibilità di formulare osservazioni in merito (par. 1). Dopo aver consultato la squadra che ha svolto l’attività di valutazione, la Commissione europea esamina l’adeguatezza del piano d’azione ed entro un mese deve trasmettere il suo esame allo Stato valutato. Se la Commissione europea ritiene inadeguato il piano d’azione, lo Stato membro valutato presenta, entro un mese, una versione riveduta (par. 2). Successivamente, lo Stato valutato è tenuto a riferire periodicamente al Consiglio dell’UE e alla Commissione europea sullo stato di attuazione del piano d’azione, fino a quando la Commissione non lo ritenga pienamente attuato. Con il regolamento (UE) 2022/922 l’intervallo tra le
56 Questi possono anche contenere termini per un’attuazione adeguata e indicazioni sulle raccomandazioni prioritarie (par. 4 comma 2).
57 Cfr. commento all’art. 30 par. 2.
58 In tal caso è il Consiglio dell’UE a fissare i termini di attuazione e a indicare le raccomandazioni prioritarie nel quadro dell’attuazione.