Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Infine, l’articolo chiarisce che tutti i tipi di visite (visite di valutazione, nuove visite e visite di verifica) possono includere incontri con tutti gli attori rilevanti che sostengono lo Stato membro interessato nell’attuazione dell’acquis di Schengen (par. 2). Oltre alle autorità statali, in qualità di interlocutori principali, la squadra di esperti può incontrare anche organizzazioni e organi non governativi cui sono conferiti compiti di attuazione53. Gli Stati valutati – e anche gli organismi cui sono conferiti compiti – sono tenuti a collaborare con le squadre di valutazione; devono in particolare garantire che gli esperti possano rivolgersi direttamente alle persone competenti e abbiano accesso alle aree e ai documenti rilevanti (cfr. art. 3 par. 5).

Articolo 20 Relazioni di valutazione e raccomandazioni

L’articolo 20 descrive lo svolgimento della procedura tra la conclusione della visita e l’adozione delle raccomandazioni. Fatta salva la procedura urgente in caso di gravi carenze (art. 22) ed alcune disposizioni speciali (art. 23 e 24), tale svolgimento si applica a tutti i tipi di valutazione.

Per documentare i risultati, dopo ogni valutazione è allestita una relazione la cui completezza e correttezza materiale compete alla squadra di esperti, che in caso di disaccordo cerca di raggiungere un compromesso (par. 1 comma 3). Nell’elaborare la relazione di valutazione, le squadre tengono conto delle risposte al questionario standard e di ogni informazione supplementare ottenuta sia dagli organi e organismi dell’UE attivi nel settore sia da terzi, a condizione che la correttezza delle informazioni utilizzate nella relazione sia stata verificata, il che è ora esplicitamente sancito (par. 1 comma 2). La relazione illustra tutti gli aspetti rilevanti per l’applicazione dell’acquis di Schengen e li valuta sulla base di tre parametri: «migliore pratica», «richiede miglioramenti» e «non conforme».54 La novità principale consiste nell’introduzione di un disciplinamento vincolante dei termini che permetterà di accorciare sensibilmente la durata della procedura rispetto alla situazione attuale55: la Commissione europea è tenuta a trasmette allo Stato valutato il progetto di relazione di valutazione contenente i progetti di raccomandazioni entro quattro settimane dalla conclusione dell’attività di valutazione e lo Stato valutato ha in seguito due settimane di tempo per esprimere per scritto le sue osservazioni sul progetto. Inoltre, lo Stato valutato può chiedere una riunione di redazione da svolgersi entro ulteriori cinque giorni (par. 1 comma 4). Ove

53 Si pensi ad esempio alle organizzazioni cui è conferito il monitoraggio del rimpatrio secondo l’art. 8 par. 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98) oppure ai fornitori esterni di prestazioni cui possono essere delegati determinati compiti nella procedura di rilascio dei visti secondo l’art. 43 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del. 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25).

54 La relazione non deve menzionare soltanto le carenze, bensì anche aspetti positivi illustrando le «migliori pratiche», che potrebbero servire da modello per gli altri Stati membri nell’applicazione dell’acquis di Schengen.

55 In passato passava a volte moltissimo tempo prima che la Commissione adottasse la relazione , dato che il regolamento (UE) n. 1053/2013 non imponeva termini in merito.