Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo

Per la composizione della squadra vanno presi in considerazione innanzitutto persone appartenenti al gruppo di esperti. La Commissione europea li invita, per il tramite dell’unità di contatto, al più tardi dieci settimane prima della visita – nel caso di visite senza preavviso l’invito avviene al più tardi due settimane prima. Gli esperti confermano la loro partecipazione entro una settimana (o 72 ore nel caso di visite senza preavviso), d’intesa con le autorità che li hanno designati (par. 3 e 4). Se eccezionalmente la squadra non può essere composta con il numero necessario di esperti facenti parte del gruppo, almeno sei settimana prima di una visita annunciata e una settimana prima di una visita senza preavviso la Commissione europea invita gli Stati membri a designare esperti qualificati non facenti parte del gruppo. Gli Stati membri devono rispondere entro 72 ore dalla ricezione dell’invito (par. 8).

La conduzione della squadra spetta a due cosiddetti «esperti principali». L’esperto principale della Commissione europea è designato da quest’ultima, mentre quello degli Stati membri è designato dalla squadra stessa (su proposta della Commissione europea). Entrambi sono responsabili della pianificazione generale, della preparazione e dello svolgimento della valutazione, del coordinamento della stesura della relazione di valutazione e della presentazione di quest’ultima. Sostengono la Commissione europea nel monitoraggio dell’attuazione del piano d’azione nell’ambito del «follow-up» (par. 9). Gli eventuali esperti tirocinanti non svolgono un ruolo attivo durante le visite; anche gli osservatori si limitano a una mera funzione di supporto e sottostanno alla guida degli esperti principali. In particolare non partecipano al processo decisionale interno alla squadra (par. 6 e 7).

Articolo 19 Svolgimento delle visite

La disposizione disciplina gli aspetti amministrativi delle visite, a prescindere dallo scopo di queste ultime (attività di valutazione o di monitoraggio). Sono pertanto contemplate anche le nuove visite e le visite di verifica che servono a controllare l’attuazione del piano d’azione.

I membri della squadra devono anzitutto intraprendere tutti i preparativi organizzativi per garantire l’efficacia della visita nonché prepararsi sul contenuto di quest’ultima (par. 1). La Commissione europea stabilisce, in stretta collaborazione con gli esperti principali, un programma dettagliato per ogni visita (con preavviso) e ne sottopone la bozza per consultazione allo Stato membro interessato almeno otto settimane prima della data prevista della visita52. Nel caso di visite senza preavviso non è ovviamente previsto alcun previo coordinamento con lo Stato membro interessato; la Commissione stabilisce autonomamente il programma di valutazione, ma deve comunicare la visita allo Stato membro interessato almeno 24 ore prima (par. 4). Eccezionalmente la Commissione europea può effettuare le visite senza preavviso senza notifica preliminare allo Stato membro interessato, se ha fondati motivi per ritenere che vi siano gravi violazioni di diritti fondamentali nell’applicazione dell’acquis di Schengen. Le visite senza preavviso alle frontiere interne hanno in ogni caso luogo senza notifica preliminare. Il termine di notifica di almeno 24 ore si applica anche alle visite di verifica, ma anche queste visite possono svolgersi senza notifica preliminare.

52 La comunicazione si svolge tramite l’unità di contatto designata dallo Stato membro valutato; in Svizzera tale unità è aggregata all’Ufficio federale di giustizia.