Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo

Consiglio dell’UE sul risultato della visita di verifica. Spetta infine al Consiglio dell’UE adottare, su proposta della Commissione europea, la decisione che conclude la valutazione nel settore in questione (par. 9).

Artcolo 23 Disposizioni specifiche per le prime valutazioni

La procedura delle prime valutazioni segue in larga misura quella delle valutazioni periodiche. Infatti, secondo il paragrafo 1 si applicano appieno le disposizioni per l’allestimento e l’adozione delle relazioni (art. 20 par. 1-4). Ciononostante, alla procedura delle prime valutazioni si applicano alcune disposizioni specifiche.

Innanzitutto, a differenza di quanto previsto per le valutazioni periodiche, le raccomandazioni successive alle prime valutazioni sono adottate in ogni caso dal Consiglio dell’UE (par. 2). A tale scopo, la Commissione europea deve presentare al Consiglio una relativa proposta entro quattro mesi dalla fine della visita (par. 1 comma 2).

Anche al «follow-up» si applicano disposizioni specifiche. Lo Stato valutato deve presentare un piano d’azione per attuare le raccomandazioni e, se la Commissione lo ritiene inadeguato, lo deve rivedere, ma, a tale riguardo, non è fissato alcun termine (par. 3 commi 1 e 3)64. Anche in questo caso lo Stato valutato deve informare ogni sei mesi in merito all’attuazione, ma, contrariamente a quanto previsto per le valutazioni periodiche, il Consiglio dell’UE non può prescrivere un altro ritmo. Inoltre, l’organizzazione di una nuova visita è obbligatoria qualora la relazione di valutazione concluda che lo Stato membro valutato non soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione (futura) dell’acquis di Schengen (par. 4). La procedura relativa all’adozione della relazione e di eventuali raccomandazioni è uguale alla procedura d’urgenza (cfr. art. 22 par. 7 e 8). Infine, nel quadro di una prima valutazione la Commissione europea deve organizzare una visita di verifica prima di dichiarare chiuso il piano d’azione (par. 5). Anche in questo caso i principi procedurali equivalgono a quelli della procedura urgente (cfr. art. 22 cpv. 7 e 8); in particolare, anche in questo caso spetta al Consiglio dell’UE approvare formalmente la chiusura del piano d’azione.65

Articolo 24 Disposizioni specifiche per le valutazioni tematiche

La procedura delle valutazioni tematiche è in gran parte identica alla procedura ordinaria delle valutazioni periodiche. L’articolo 24 comma 1 dichiara infatti applicabile l’articolo 23 paragrafi 1-3 (prima valutazione), che a sua volta rinvia all’articolo 20 paragrafi 1-4 (valutazione periodica). Queste disposizioni disciplinano la procedura dall’allestimento del progetto di relazione da parte della squadra di esperti, all’adozione della relazione nella procedura d’esame (art. 30 par. 2), fino all’adozione delle raccomandazioni.

64 In questo caso fissare un termine è ritenuto superfluo poiché si può supporre che l’eliminazione rapida delle carenze sia nell’interesse dello Stato valutato.

65 La conclusione del piano d’azione è la condizione per l’entrata in vigore integrale dell’acquis di Schengen, che deve essere decisa all’unanimità dal Consiglio dell’UE. Dopo l’entrata in vigore lo Stato in questione è inserito nel turno regolare delle valutazioni periodiche in modo tale da poter effettuare una valutazione entro un anno. A tal fine la Commissione modifica il pertinente programma annuale (art. 23 par. 6).