Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 16 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Proposte e osservazioni specifiche

BE sostiene lo scopo del progetto preliminare, ma ha una posizione più ambivalente riguardo alla modifica proposta poiché ritiene che, ai fini dell’attuazione, vadano soddisfatte alcune condizioni. È importante che il progetto non comporti un aumento delle spese dell’aiuto sociale. Questa conseguenza può essere evitata se le autorità competenti in materia di migrazione disciplinano in modo vincolante la garanzia del mantenimento e se in occasione dell’esame della domanda di ricongiungimento è viene verificata nel dettaglio la sostenibilità finanziaria. BE auspica che l’articolo 42 capoverso 1 lettera a del PP-LStrI sia completato come segue: «[…] denen nachweislich und andauernd Unterhalt gewährt wird [o a carico in modo comprovato e continuo]». Inoltre, il rapporto esplicativo dovrebbe indicare nel dettaglio il modo in cui si verifica e dimostra che il mantenimento è garantito.

AR e SH, come BE, reputano che l’indipendenza finanziaria della famiglia debba essere garantita per tutta la durata del soggiorno, al fine di evitare il ricorso all’aiuto sociale o alle prestazioni complementari. AR afferma che l’origine dei mezzi finanziari è irrilevante in questo contesto per analogia con all’attuale giurisprudenza applicabile ai cittadini dell’UE/AELS.

TG rileva che nella prassi la condizione che il richiedente il ricongiungimento familiare abbia già sostenuto finanziariamente i propri ascendenti o discendenti nel Paese di origine è importante ed è regolarmente oggetto di discussione presso le autorità amministrative e giudiziarie. TG propone di completare l’articolo 42 capoverso 1 lettere a e b PP-LStrI nel modo seguente: «[…] oder denen bereits im Herkunftsland Unterhalt gewährt wird [o già a carico nel Paese di origine]».

BL chiede che la Confederazione adotti tutte le misure necessarie per garantire l’indipendenza finanziaria della famiglia e ridurre così il rischio di dipendere dall’aiuto sociale.

BE, JU e SH chiedono di quantificare con maggiore precisione le spese supplementari che i Cantoni dovrebbero assumersi per garantire l’aiuto sociale in caso di attuazione del progetto preliminare. BE propone di rendere nota la percentuale concreta del rischio di aiuto sociale derivante dal ricongiungimento familiare di cittadini stranieri con il loro partner straniero (compresi i cittadini dell’UE/AELS). Inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni più precise sul rischio di aiuto sociale associato al ricongiungimento familiare di cittadini di Stati terzi con un cittadino svizzero.

SH evidenzia che l’ulteriore aumento dei costi a carico dei Cantoni dovuto alla modifica della legge federale è inaccettabile senza una compensazione finanziaria.

TI auspica che la SEM includa nelle sue direttive misure di accompagnamento per limitare il rischio di abusi e un ulteriore onere finanziario per i Cantoni. Il Cantone auspica inoltre che gli vengano fornite istruzioni chiare su come verificare le condizioni di ammissione per il ricongiungimento familiare previste dal progetto preliminare (condizione di già avere a carico gli aventi diritto al ricongiungimento familiare, dell’intenzione dei coniugi di coabitare e della conformità ai bisogni dell’abitazione).

b) Osservazioni concernenti l’aumento delle domande di ricongiungimento familiare

In generale

AG, AR, BE, GE, GR, JU, NE, SH, UR, TI sottolineano che si dovrà prevedere un aumento delle domande di ricongiungimento familiare e dell’onere lavorativo per le autorità migratorie interessate.

A questo proposito, UR ha sottolineato che l’estensione delle condizioni di ammissione previsto nel progetto di legge porterà a un aumento dell’immigrazione. GR sottolinea che l’aumento dell’immigrazione di persone in pensione richiederà ai Cantoni maggiori risorse e lavoro supplementare per la loro integrazione in Svizzera.