Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 16 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione
Proposte e osservazioni specifiche
BE constata che l’aumento delle domande di ricongiungimento familiare è difficilmente quantificabile, ma accettabile. Sottolinea che finora le domande di ricongiungimento familiare presentate da cittadini dell’UE/AELS per i loro figli maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni sono state relativamente rare. Presume che, nel caso il progetto venga attuato, le domande di questo tipo presentate da cittadini svizzeri saranno altrettanto rare.
NE è consapevole che il progetto potrebbe comportare un carico di lavoro aggiuntivo e maggiori costi per l’aiuto sociale, ma ritiene che tali considerazioni non devono giustificarne il rifiuto.
JU avrebbe auspicato che i possibili effetti negativi della revisione proposta, sia in termini di aumento del carico di lavoro che di possibili maggiori costi per l’aiuto sociale, fossero definiti con maggiore precisione.
c) Altre osservazioni
Secondo BE, i Cantoni dovrebbero avere la possibilità di concludere accordi d’integrazione vincolanti nei settori della lingua, dell’istruzione e del mercato del lavoro. Critica il fatto che i Cantoni debbano offrire prestazioni attraverso i programmi cantonali d’integrazione (PIC) senza prevedere alcun vincolo per i beneficiari di tali prestazioni. BE chiede che venga istituita la base legale necessaria a tal fine.
OW si dice scettico a estendere il diritto al ricongiungimento familiare ai figli fino a 21 anni di età. L’esperienza ha dimostrato che più i figli sono grandi al momento del ricongiungimento familiare, più la loro integrazione diventa difficile.
BS e JU ritengono che le possibili conseguenze negative del progetto preliminare siano note sulla base delle precedenti esperienze nell’ambito del ricongiungimento familiare di cittadini dell’UE/AELS e debbano essere accettate. JU prevede che il progetto preliminare non causerà particolari difficoltà nella sua attuazione.
Rifiuto: GL, LU respingono il progetto preliminare in questa forma, NW, SO, ZG lo respingono nel suo insieme.
a) Principali motivi di rifiuto
SO ritiene che le conseguenze dell’applicazione delle modifiche proposte siano imprevedibili e molto problematiche. In particolare ravvisa problemi dovuti all’estensione della cerchia degli aventi diritto e dei diritti al ricongiungimento familiare, in considerazione del lavoro
supplementare che ne deriverebbe per le autorità interessate e delle relative ripercussioni finanziarie, in particolare sui costi dell’aiuto sociale a carico dei Comuni e dei Cantoni.
GL si esprime in termini analoghi e respinge (per il momento) il progetto preliminare in questa forma a causa dei rischi che esso comporta. Osserva inoltre che, se adottasse la modifica, la Svizzera riprenderebbe il diritto europeo senza che vi sia alcun obbligo o necessità in tal
senso.
ZG, NW chiedono di mantenere la formulazione attuale dell’articolo 42 LStrI osservando che l’estensione della cerchia degli aventi diritto al ricongiungimento familiare comporterebbe in Svizzera enormi problemi e costi supplementari in vari ambiti.