Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/58: Iv.pa. Eliminare e impedire le discriminazioni degli svizzeri nell’ambito del ricongiungimento familiare · 16 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

GL, LU, NW, SO, ZG ritengono che il progetto preliminare comporti un aumento dei costi dell’aiuto sociale e che spesso, dopo un soggiorno prolungato, la revoca del permesso di dimora a causa di una dipendenza dall’aiuto sociale non è proporzionata. LU, NW, SO, ZG insistono sul fatto che questo avviene soprattutto quando gli ascendenti (anziani) hanno bisogno di cure (case di riposo, strutture medico-sociali, ospedali) che non possono essere finanziate dall’interessato o dalla sua famiglia. Ne deriverebbero anche investimenti finanziari supplementari in taluni istituti di cura per garantire posti a sufficienza. ZG osserva che talvolta la presa a carico in Svizzera da parte dei familiari è garantita solo per un certo periodo e successivamente si rende necessario il ricovero in una struttura medico-sociale o in ospedale.

Secondo LU occorre prevedere da due- a trecento posti di cura supplementari per far fronte al nuovo fabbisogno. Gli investimenti e i costi supplementari dovrebbero essere presentati nel messaggio del Consiglio federale affinché il Parlamento possa prendere una decisione con cognizione di causa anche in relazione a questo aspetto.

GL sottolinea che, a causa della struttura demografica del Cantone, gli oneri e i costi prevedibili si situerebbero ben al di sopra della media svizzera.

SO precisa che, già oggi, la condizione di ammissione prevista anche nell’ALC secondo cui la presa a carico deve essere garantita comporta una serie di difficoltà d’interpretazione e di applicazione pratica. Il progetto preliminare non apporta alcuna precisazione al riguardo e i Cantoni si ritroverebbero confrontati con diverse questioni aperte in merito all’applicazione e all’interpretazione.

c) Osservazioni concernenti la condizione dell’«abitazione conforme ai bisogni» e la coabitazione dei membri della famiglia (art. 42 cpv. 1 PP-LStrI in combinato disposto con l’art. 49 PP-LStrI)

LU, SO auspicano una definizione più dettagliata. LU sottolinea che la nozione è definita in modo diverso a seconda delle regioni o dei Cantoni. Chiede che il Consiglio federale fornisca nel suo messaggio una definizione chiara di questa nozione, affinché possa essere ripresa in un’ordinanza.

ZG, SO osservano che, secondo il progetto, i coniugi non dovranno più necessariamente coabitare. Ne consegue un rischio di abuso poiché le autorità competenti avrebbero maggiori difficoltà a verificare la reale esistenza di un’unione coniugale o di una comunità familiare. Verificare le condizioni per il rilascio di un permesso di dimora risulterebbe pertanto più difficile in caso di scioglimento dell’unione coniugale: il diritto per il coniuge e i loro figli a rimanere in Svizzera presuppone una durata dell’unione coniugale di almeno tre anni (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI).

d) Osservazioni concernenti la soppressione dei termini per il ricongiungimento familiare (art. 47 cpv. 2 e 3 PP-LStrI)

LU, ZG, SO precisano che la soppressione del termine per il ricongiungimento familiare dei figli può comportare che il ricongiungimento familiare sia chiesto tardi e che questo possa pregiudicare la loro integrazione in Svizzera. Secondo ZG, giovani adulti che non riescono a integrarsi professionalmente nel loro Paese di origine potrebbero raggiungere i loro genitori in Svizzera con il rischio di dipendere successivamente dall’aiuto sociale.

e) Altre osservazioni

ZG rileva che il progetto preliminare comporterà un aumento dell’immigrazione che non potrà essere controllata tramite i contingenti. Ritiene che la proposta sia in contraddizione con l’articolo 121a capoverso 2 della Costituzione federale secondo cui il diritto al ricongiungimento familiare può essere limitato.