Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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La lettera c elenca gli elementi inclusi nelle imposte determinanti. Il modello di norme illustra questa tematica nel capitolo 4, secondo cui sono incluse segnatamente le imposte seguenti.
Imposte sull’utile e imposte prelevate al posto di un’imposta sull’utile di applica-
zione generale. In Svizzera, queste includono in particolare l’imposta sull’utile, l’imposta sugli utili da sostanza immobiliare e, in parte, l’imposta preventiva come imposta alla fonte.
Di regola, le imposte alla fonte sono attribuite all’unità operativa che genera i proventi corrispondenti. Per esempio, se un’unità operativa estera paga dei canoni a un’unità operativa svizzera, le eventuali imposte alla fonte prelevate sono attribuite all’unità operativa svizzera. In termini di importo, l’attribuzione si limita alle imposte alla fonte non recuperabili (= imposte residue) e alle imposte non recuperabili. Lo stesso vale se l’unità operativa estera distribuisce i redditi di partecipazione. Nel caso di ricavi da partecipazioni determinanti (generalmente a partire da una quota del 10 %), invece, le imposte residue sono attribuite all’unità operativa che versa il ricavo da partecipazioni.
Imposte sugli utili distribuiti, sulle distribuzioni dell’utile fittizie e imposte su de-
terminate spese per attività estranee all’esercizio. Ciò è rilevante nel caso di alcuni regimi di imposizione delle distribuzioni estranei alla Svizzera. I regimi di imposizione delle distribuzioni accettati dall’OCSE e dal G20 sono elencati nell’articolo 10.1 del modello di norme. L’articolo 7.3 disciplina il funzionamento delle regole per tali regimi di imposizione.
Imposte sugli utili non distribuiti, sulle riserve e sul capitale sociale. Per la Sviz-
zera ciò include l’imposta sul capitale.
Di conseguenza, le imposte sull’utile e sul capitale sono considerate prevalentemente come imposte determinanti. Tuttavia, anche le imposte alla fonte sono importanti, ciò include l’imposta preventiva svizzera.
Le imposte determinanti non comprendono le imposte integrative.
Le suddette imposte determinanti devono essere contabilizzate nel conto economico della rispettiva unità operativa secondo il modello di norme dell’OCSE e del G20. Il capitolo 4 del modello di norme contiene una serie di prescrizioni dettagliate.
Fase 3: determinazione dell’aliquota dell’imposta integrativa (lett. h)
Se le fasi 1 e 2 hanno dimostrato la generala applicabilità di un’imposta integrativa, l’aliquota dell’imposta integrativa del gruppo di imprese per ciascuno Stato è determinata nella fase 3 (lett. h; art. 5.2 del modello di norme.
Aliquota dell’imposta integrativa = 15 % - aliquota
d’imposta effettiva