Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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L’utile determinante di un’unità operativa corrisponde all’utile o alla perdita determinati secondo uno standard di presentazione dei conti riconosciuto per il conto annuale al lordo delle transazioni infragruppo. Le transazioni infragruppo sono trattate come quelle extragruppo. La necessità di un bilancio secondo uno standard contabile riconosciuto significa un cambiamento per i gruppi di imprese che attualmente non fanno rapporto con un bilancio del genere. L’utile o la perdita netta così determinati sono rettificati secondo il modello di norme, in particolare per i seguenti elementi (art. 3.2 seg. del modello di norme).

 Onere fiscale: l’onere fiscale non è considerato.

 Ricavo da partecipazioni: il ricavo da partecipazioni qualificate (ovvero con una

quota di partecipazione di almeno il 10 % o un periodo di detenzione di almeno un anno, in genere) non è incluso nell’utile determinante.

 Utili e perdite da partecipazioni: neppure gli utili e le perdite derivanti dalla ven-

dita di partecipazioni qualificate (quota di partecipazione: min. 10 %) sono compresi nell’utile determinante. Ciò include anche le rettifiche di valore e le rivalutazioni su partecipazioni.

 Determinati utili e perdite da una nuova valutazione.

 Determinati utili e perdite dalla cessione di valori patrimoniali e impegni in rela-

zione a ristrutturazioni.

 Utili o perdite in valuta estera asimmetrici, spese non riconosciute e spese accu-

mulate per pensioni.

 Determinati errori contabili degli anni precedenti e cambiamenti nei principi di

presentazione dei conti.

 Utili e perdite correlati alla navigazione internazionale.

Gli utili per unità operativa determinati tenendo conto di queste correzioni sono cumulati per ciascuno Stato.

Le correzioni precedentemente elencate possono portare a ulteriori differenze nella determinazione degli utili determinanti secondo l’OCSE e il G20 e secondo il diritto fiscale svizzero, così che l’utile rilevante secondo il modello di norme possa differire significativamente in singoli casi dall’utile imponibile secondo il diritto fiscale svizzero. Una differenza, per esempio, è la possibilità prevista dal diritto svizzero di dedurre imposte nell’imposta sull’utile. Altre differenze riguardano per esempio le partecipazioni e i ricavi da partecipazioni. Pertanto, secondo il diritto fiscale svizzero, anche un valore venale minimo può essere sufficiente al posto di una quota. Possono sussistere deroghe anche in merito alla valutazione dei ricavi da partecipazioni. In Svizzera, per esempio, sono ammesse rettifiche di valore e rivalutazioni sulle partecipazioni contabilizzati all’attivo. Questa possibilità è tuttavia esclusa dal modello di norme.

Il modello di norme specifica i principi summenzionati e contiene ulteriori regolamentazioni e diritti di voto.

L’articolo 3.4 e seguente del modello di norme disciplina la ripartizione degli utili e delle perdite tra le singole unità operative.