Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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4.2 Disposizione transitoria

Disposizioni transitorie dell’art. 129a (Imposizione particolare dei grandi gruppi di

imprese)

Le disposizioni transitorie dell’articolo 129a Cost. attribuiscono al Consiglio federale la facoltà d’introdurre temporaneamente l’imposizione minima di cui all’articolo 129a Cost. mediante ordinanza. Contiene parametri giuridicamente vincolanti che il Consiglio federale è tenuto a rispettare. Non appena la successiva legge federale entrerà in vigore, le disposizioni transitorie e la relativa ordinanza del Consiglio federale saranno abrogate.

I modelli di norme dell’OCSE e del G20 sono redatti in modo particolarmente dettagliato e concreto in molti ambiti (p.es. in merito alla base di calcolo). Di conseguenza, rimane poco margine decisionale in questi settori se si vuole che la normativa svizzera sia compatibile a livello internazionale. In tal caso, il Consiglio federale osserverà il modello di norme dell’OCSE e del G20, compresi i commenti (cpv. 3 segg.).

Il margine di manovra riguarda soprattutto l’inserimento nel sistema fiscale federale svizzero. Un gruppo di imprese interessato dal secondo pilastro possiede in genere molte unità operative in diversi Cantoni. In questi casi intercantonali, il soggetto fiscale e le competenze dei Cantoni coinvolti devono essere disciplinati.

Nel caso presente, il Consiglio federale si è attenuto prevalentemente ai termini tecnici usati nelle traduzioni dell’UE del suo progetto di direttiva. Questo può facilitare l’attuazione pratica delle norme.

Il capoverso 1 autorizza il Consiglio federale a sancire l’imposizione minima mediante ordinanza. A tale scopo, tutte le norme dell’OCSE e del G20 – la «Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax», l’IIR e l’UTPR – devono essere implementate (cfr.

n. 3.1.2). Il concetto «imposta integrativa» è il termine generico utilizzato per l’imposta integrativa svizzera, l’IIR e l’UTPR.

La disposizione transitoria è strutturata nel modo seguente.

 Il capoverso 2 disciplina i principi delle nuove norme d’imposizione, basate sul

modello di norme dell’OCSE e del G20 e sulle relative spiegazioni. Inoltre, in questa sede è sancita anche l’attuazione federale in Svizzera – per esempio, quale delle molteplici unità operative svizzere deve pagare l’imposta o quale Cantone è responsabile dell’imposizione e dell’esazione.

 Il capoverso 3 contiene una norma di delega che incarica il Consiglio federale di

emanare un’ordinanza con i complementi necessari. Alcune di queste prescrizioni si riferiscono ai principi sanciti nel capoverso 2, mentre altre riguardano ambiti normativi che non figurano nel capoverso 2.

 Il capoverso 4 permette al Consiglio federale, per la concretizzazione del capo-

verso 2, di derogare ai principi di cui al capoverso 2 qualora ciò sia necessario sulla base del modello di norme e delle spiegazioni. Questa competenza può anche essere esercitata dal DFF.

 Il capoverso 5 riguarda la vigilanza della Confederazione.

 Il capoverso 6 fa riferimento alla NPC.