Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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4.2.1 Principi di base tecnici dell’OCSE e del G20
Cpv. 2 lett. a–h e j in combinato disposto con il cpv. 3 e 4: principi di base tecnici
dell’OCSE e del G20
Le disposizioni di cui sopra riprendono i principi di base tecnici del secondo pilastro, che devono essere recepiti nel diritto nazionale. L’OCSE e il G20 definiscono molti termini nei loro modelli di norme (cap. 10). Queste definizioni sono determinanti anche per la Svizzera se si vuole che la sua normativa sia compatibile a livello internazionale.
Per motivi di leggibilità, ma senza pretese di esaustività, sono elencate nella giusta sede importanti regolamentazioni complementari (cpv. 3) e possibili deroghe fondamentali basate sui modelli di norme o sul relativo commentario nonché su altri documenti rilevanti (cpv. 4).
Il meccanismo di base dell’OCSE e del G20 per determinare l’imposta integrativa può essere riassunto come segue.
1. Verifica se il gruppo di imprese rientra nel campo di applicazione;
se vi rientra:
2. verifica se il gruppo di imprese non raggiunge l’imposizione minima;
se non la raggiunge:
3. determinazione dell’aliquota dell’imposta integrativa;
4. calcolo dell’imposta integrativa;
5. riscossione dell’imposta integrativa svizzera, dell’IIR o dell’UTPR presso le unità operative svizzere, con riserva dei diritti d’imposizione prevalenti degli Stati esteri
Le fasi 2–4 si applicano per ogni Stato in cui sono presenti le unità operative, fatta eccezione per alcuni casi particolari.
La determinazione dei parametri rilevanti si basa su uno degli standard di presentazione dei conti riconosciuti dal modello di norme (cfr. art. 10.1 del modello di norme). Tra questi standard si annoverano gli IFRS, ma anche, per esempio, gli Swiss GAAP FER, ma non la presentazione dei conti secondo il Codice delle obbligazioni. Il principio di prudenza (principio d’imparità e del valore inferiore) si applica alla presentazione dei conti secondo il Codice delle obbligazioni. Le perdite prevedibili sono considerare immediatamente; gli utili, invece, solo quando sono effettivamente realizzati. Al contrario, gli standard di presentazione dei conti riconosciuti mirano a riflettere le circostanze economiche reali di un gruppo di imprese (la cosiddetta «true and fair view»). Nella misura in cui il valore è aumentato, gli utili sono già iscritti prima dell’effettiva realizzazione. Le perdite invece figurano solo se è più probabile che non si verifichino. In linea di principio, tutte le unità operative di un gruppo di imprese devono applicare lo stesso standard di presentazione dei conti.