Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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Fase 1: verifica se il gruppo di imprese rientra nel campo di applicazione (lett. a)

Il campo di applicazione materiale dell’imposizione minima include i gruppi di imprese che raggiungono una cifra d’affari annua mondiale di 750 milioni di euro (lett. a). La soglia deve essere raggiunta in almeno due dei quattro esercizi precedenti. Nel caso di esercizi con meno di un anno e più di un anno, si fa una considerazione proporzionale. Le regole corrispondenti figurano in particolare nel capitolo 1 del modello di norme.

Secondo l’OCSE e il G20, lo Stato in cui è residente la società madre a capo di un gruppo di imprese può prevedere una soglia per la cifra d’affari annua inferiore per l’applicazione dell’IIR. Questo può riguardare anche i gruppi di imprese esteri che hanno unità operative in Svizzera. Il Consiglio federale potrebbe prendere in considerazione queste soglie della cifra d’affari più basse nel quadro dell’ordinanza e assoggettare le unità operative interessate all’imposta integrativa svizzera (cpv. 4).

Il concetto «gruppo di imprese» va inteso secondo il modello di norme. Comprende diverse unità operative, spesso persone giuridiche indipendenti, ma comprensive per esempio anche di stabilimenti d’impresa. Di conseguenza, si parla di gruppo di imprese anche se una singola società di capitali ha solo uno stabilimento d’impresa all’estero. In particolare, anche le società di persone o un trust possono essere considerati come unità operative (art. 1.3 e 10.1 del modello di norme). La definizione di unità operative si applica anche a uno stabilimento d’impresa nazionale. Così, per esempio, anche uno stabilimento d’impresa nazionale di un gruppo di imprese nazionale costituisce un’unità operativa.

La cerchia delle unità operative appartenenti a un gruppo di imprese è definito negli articoli 1.2 e 1.3 del modello di normative che, in linea di principio, si basa sulla cerchia di consolidamento della società madre capogruppo.

Fase 2: verifica se il gruppo di imprese non raggiunge il livello d’imposizione minima (lett. b)

I gruppi di imprese che rientrano nel campo di applicazione secondo la fase 1 sono soggetti a un’imposta integrativa se, complessivamente, le imposte determinanti delle unità operative in Svizzera o in un’altra Giurisdizione fiscale non raggiungono il 15 per cento degli utili determinanti. A tal fine, i gruppi di imprese devono determinare la loro aliquota d’imposta effettiva per ciascuno Stato in cui hanno unità operative (lett. e).

Secondo il modello di norme dell’OCSE e del G20 (cap. 5 del modello di norme), la seguente formula (lett. e) si applica in linea di principio per determinare l’aliquota d’imposta effettiva:

Aliquota d’imposta ef- Somma delle imposte determinanti in uno Stato

fettiva = Somma degli utili determinanti in uno Stato

Gli utili determinanti sono disciplinati nella lettera d. Il modello di norme dell’OCSE li specifica nel capitolo 3.