Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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dell’imposta sul capitale si ottiene una base di calcolo stimata di poco superiore a 170 miliardi di franchi, al lordo dell’onere fiscale. Poiché la statistica relativa all’imposta federale diretta si basa sui dati delle singole unità operative, mentre l’approccio dell’OCSE e del G20 parte da una considerazione consolidata specifica per ciascuno Stato, non è possibile determinare con precisione quali siano i gruppi di imprese interessati. L’obiettivo è restringere la base di calcolo ai fini della stima, in quanto nella statistica relativa all’imposta federale diretta sono inclusi anche gruppi di imprese a cui il secondo pilastro non si applica. In sintesi, i dati di base devono essere rettificati escludendo i gruppi di imprese non interessati (PMI, gruppi di imprese più piccoli con una cifra d’affari annua inferiore a 750 milioni di euro). La base di calcolo rilevante ai fini della stima si determina seguendo due possibili varianti.

 Variante I: la base di calcolo dell’imposta federale diretta deve essere rettificata

escludendo gli utili delle PMI e dei gruppi di imprese la cui cifra d’affari annua è inferiore a 750 milioni di euro.

Un modo semplice per circoscrivere le entrate ai gruppi di imprese interessati consiste nel determinare gli utili solo dei gruppi di imprese che realizzano come minimo un utile netto pari a x milioni di franchi a livello di singola unità operativa (=limite dell’intervallo). In sede di stima, la maggior parte delle PMI e alcuni gruppi di imprese più piccoli sarebbero così esclusi. Seguendo questo procedimento, tuttavia, non è escluso che qualcuno dei gruppi di imprese più piccoli o qualche PMI di dimensioni molto grandi resti comunque incluso nei dati. Di contro, potrebbero venire rimosse singole unità operative di un gruppo interessate dall’imposta integrativa svizzera. Nel determinare il limite dell’intervallo sono state fatte le seguenti considerazioni, grazie alle quali si dovrebbe riuscire a circoscrivere la selezione ai gruppi di imprese interessati dal secondo pilastro:

− i gruppi di imprese più piccoli e le PMI non dovrebbero mai realizzare, a livello di singola società, un utile netto superiore a 100 milioni di franchi.15 Tutte le unità operative che maturano un utile superiore a questa soglia dovrebbero quindi sicuramente essere assoggettate;

− tra le singole società che non raggiungono questa soglia ma che hanno un utile netto superiore a 20 milioni di franchi possono occasionalmente esserci anche PMI o gruppi di imprese più piccoli. In questo caso si è cercato di trovare queste unità e di eliminarle dall’insieme dei dati;

− per gli utili compresi tra 10 e 20 milioni di franchi si presume che circa il 30 per cento non sia stato conseguito da imprese interessate dal secondo pilastro. Per quanto riguarda i gruppi di imprese con un utile netto compreso tra i 5 e i 10 milioni di franchi, nella statistica relativa all’imposta federale diretta sono compresi sia quelli interessati che quelli non interessati. Per ragioni di simmetria, in questa fascia non si è più proceduto ad alcuna riduzione;

15 Secondo le statistiche relative alle rendicontazioni Paese per Paese, mediamente i grandi gruppi esteri hanno in Svizzera circa 2,5 unità operative, i gruppi di imprese svizzeri circa 15. Se l’utile di un gruppo di imprese ammonta a 100 milioni di franchi in una sola delle sue unità e se quello stesso gruppo realizza una cifra d’affari di poco inferiore ai 750 milioni di euro, il reddito realizzato sul fatturato è nettamente superiore al 10 %. Di fatto, quindi, è escluso che un’unità operativa con un utile di oltre 100 milioni di franchi non sia interessata dal secondo pilastro.