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Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 12 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 15 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. abis
1La società nazionale di rete fattura individualmente:
b. ai gruppi di bilancio i costi per l’energia di compensazione, comprese le quote della potenza messa in riserva per la regolazione secondaria e terziaria, per la gestione del programma previsionale e per la riserva di energia elettrica secondo l’OREI;
2Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, la società nazionale di rete fattura i seguenti costi:
abis. i costi in relazione alla riserva di energia elettrica secondo l’OREI;
Art. 25 Abrogazione di altri atti normativi
L’ordinanza del 7 settembre 20228 sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica è abrogata.
Art. 26 Entrata in vigore e durata di validità
1La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2023.
2Fatto salvo il capoverso 3, è valida fino al 31 dicembre 2026.
3Gli articoli 4, 8 e 13 capoverso 3 hanno effetto sino al 15 maggio 2024.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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