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Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 12 pagine
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3La società di rete effettua il prelievo conformemente all’ordine di prelievo e in modo non discriminatorio. Il prelievo della riserva di energia idroelettrica è effettuato in linea di principio da tutti i gestori che partecipano alla riserva, proporzionalmente alla quantità di energia concordata.
4Nel caso di un altro rischio immediato, in particolare per l’esercizio stabile della rete, in deroga al capoverso 1 la società di rete può effettuare prelievi da impianti afferenti a entrambe le riserve anche senza mancata compensazione del mercato o senza notifica del fabbisogno da parte di un gruppo di bilancio. In casi eccezionali è possibile un prelievo anche nel quadro di eventuali accordi internazionali di solidarietà. La società di rete notifica alla ElCom tutti i prelievi effettuati secondo il presente capoverso.
5In deroga al capoverso 1 la ElCom può, a titolo eccezionale, ordinare il prelievo da una centrale elettrica di riserva al fine di fornire energia supplementare alla riserva di energia idroelettrica, a condizione che, con ogni probabilità, senza tale misura la riserva di energia idroelettrica non sia sufficiente verso fine inverno.
Art. 17 Indennizzo per il prelievo
1In caso di prelievo, i gestori ricevono un indennizzo dalla società di rete per l’energia prelevata.
2Per la riserva di energia idroelettrica la società di rete calcola l’indennizzo secondo i requisiti della ElCom (art. 2 cpv. 3 lett. d).
3Per le centrali elettriche di riserva l’indennizzo per il prelievo compensa:
a. i costi della gestione indipendenti dall’utilizzo, come quelli per:
1. l’utilizzo della rete, il vettore energetico e i diritti di emissione,
2. l’impiego del personale e l’acqua necessaria al funzionamento;
b. un importo forfettario giornaliero per ogni giorno in cui l’impianto deve essere pronto all’impiego.
4La società di rete calcola l’indennizzo di cui al capoverso 3 sulla base dei parametri uniformi precedentemente stabiliti dalla ElCom, in particolare gli indici di prezzo per i costi dei combustibili e i diritti di emissione.
5Nel caso dei gruppi elettrogeni di emergenza, l’indennizzo per il prelievo compensa i costi della gestione indipendenti dall’utilizzo come i costi per l’utilizzo della rete, i vettori energetici, i diritti di emissione o la tassa sul CO2 nonché per ulteriori mezzi d’esercizio.
6La ElCom può stabilire dei parametri per gli indennizzi di cui ai capoversi 3-5 al fine di limitare eventuali profitti eccessivi.
Art. 18 Sovrapprezzo in caso di prelievo e vendita dell’energia
1I gruppi di bilancio che hanno chiesto un prelievo pagano alla società di rete il prezzo di mercato per il periodo di prelievo e un sovrapprezzo analogo all’energia di compensazione. Il sovrapprezzo ha il fine di evitare che i gruppi di bilancio prelevino l’energia dalla riserva anziché acquistarla sul mercato.