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Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 12 pagine
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Art. 12 Bandi pubblici per successive nuove centrali elettriche di riserva
1In aggiunta all’articolo 7 capoverso 2, l’UFE può disporre lo svolgimento di ulteriori bandi pubblici per nuove centrali elettriche di riserva, al fine di assicurare che queste possano essere preparate per tempo in vista di un successivo ampliamento della riserva complementare e che i gestori possano essere integrati nella riserva complementare in caso di necessità.
2Per l’aggiudicazione sono considerati i criteri di cui all’articolo 7 capoverso 3.
Art. 13 Partecipazione dei gruppi elettrogeni di emergenza
1Il DATEC costituisce la riserva complementare anche con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza con cui ha concluso un accordo in vista della partecipazione alla riserva a febbraio 2023.
2L’UFE può integrare ulteriori gestori di gruppi elettrogeni di emergenza nella riserva complementare per raggiungere la potenza di cui all’articolo 6 capoverso 1. A tal fine svolge di norma bandi pubblici.
3Se si prevede che un altro bando pubblico non permetta di costituire la riserva complementare per l’entità necessaria e con un compenso adeguato, in analogia all’articolo 4, il DATEC può obbligare i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza a partecipare alla riserva. Tale obbligo non è possibile nei confronti dei gruppi elettrogeni di emergenza che appartengono a infrastrutture militari o critiche di altro tipo.
4La partecipazione alla riserva complementare può avvenire con un intero gruppo elettrogeno di emergenza o con parti di esso.
Art. 14 Accordo con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza e
compenso per la disponibilità
1L’UFE stipula con i gestori dei gruppi elettrogeni di emergenza un accordo sull’impiego per la riserva. Un accordo può comprendere più gestori. Gli accordi sono uniformi. Il loro contenuto è retto per analogia dall’articolo 9.
2Con il compenso per la disponibilità sono coperti su base trimestrale i costi fissi della gestione indipendenti dall’impiego come la disponibilità del gruppo elettrogeno di emergenza e i necessari investimenti, compresi eventuali costi di risanamento.
3I gestori possono continuare a utilizzare i gruppi elettrogeni di emergenza per i propri scopi operativi. L’utilizzo per la riserva di energia elettrica in caso di prelievo ha la precedenza.
4L’UFE può determinare requisiti operativi tecnici.