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Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 12 pagine

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3L’indennità di cui al capoverso 2 copre i costi sostenuti per il trasferimento degli impianti in Svizzera e la sostituzione del reddito che il proprietario avrebbe ottenuto se avesse affidato gli impianti a un gestore esterno alla riserva. Tale indennità copre al massimo il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 maggio 2026.

4I costi per eventuali compensi previsti dal diritto cantonale nei Comuni che ospitano gli impianti possono essere rimborsati mediante un successivo aumento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete secondo il regolamento di cui al capoverso 1.

Art. 21 Informazioni, dati, accesso e pubblicazione

1Per l’adempimento dei propri compiti, la ElCom, la società di rete, il DATEC e l’UFE ricevono gratuitamente dai gestori che partecipano alla riserva di energia elettrica le informazioni e i documenti necessari, in particolare in relazione ai livelli di stoccaggio, nonché l’accesso agli impianti.

2In caso di prelievo, la ElCom può esigere dai gruppi di bilancio partecipanti la dichiarazione delle transazioni commerciali relative al prelievo. Può esigere la dichiarazione anche da altri commercianti e ulteriori operatori di mercato in merito a transazioni a valle.

Art. 22 Sorveglianza e disposizioni da parte della ElCom

1La ElCom sorveglia costantemente la situazione di approvvigionamento.

2Sorveglia in particolare la costituzione e il mantenimento della riserva di energia idroelettrica, la disponibilità e la prontezza d’impiego delle centrali elettriche di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza, la restante attuazione della riserva di energia elettrica e l’esecuzione da parte della società di rete.

3Se necessario adotta disposizioni, sempre che ciò non sia di competenza del DATEC o dell’UFE.

4Se è possibile prevedere che la riserva di energia idroelettrica non è più necessaria nel periodo di tempo per cui è stata costituita, la ElCom ne dispone lo scioglimento anticipato.

Sezione 6: Disposizioni penali e finali

Art. 23 Disposizioni penali

1È punito con una multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. rivende energia proveniente da un prelievo dalla riserva realizzando profitti o vende tale energia all’estero, direttamente o nel quadro di transazioni a valle (art. 18 cpv. 2);

b. in relazione alla riserva, consegna documenti con false indicazioni, fornisce informazioni false o nega le informazioni alla ElCom o alla società di rete (art. 21 cpv. 1).