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Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 12 pagine

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2I gruppi di bilancio e i loro operatori e, nel caso di transazioni a valle, anche altri operatori o ulteriori attori sul mercato, non possono realizzare profitti in caso di vendita di energia prelevata dalla riserva e non possono vendere tale energia all’estero.

3I gruppi di bilancio e gli altri attori menzionati devono versare alla società di rete i profitti realizzati contrariamente al capoverso 2.

Sezione 5: Costi, finanziamento e rimborsi alla Confederazione nonché informazioni e sorveglianza

Art. 19 Costi e finanziamento

1I costi per la riserva di energia elettrica sono costituiti da:

a. un compenso corrisposto ai gestori nella riserva di energia idroelettrica;

b. un compenso per la disponibilità corrisposto ai gestori di centrali elettriche di riserva e di gruppi elettrogeni di emergenza;

c. un indennizzo per il prelievo corrisposto ai gestori.

2Il finanziamento è previsto:

a. come parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEI); questa parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete figura come voce separata nella fattura;

b. attraverso le entrate derivanti da:

1. i pagamenti dei gruppi di bilancio di cui all’articolo 18 capoverso 1,

2. le pene convenzionali di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera g, di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera e o di cui all’articolo 14 capoverso 1.

3Anche l’onere di esecuzione, in particolare quello della società di rete, inclusi i lavori preparatori, sono finanziati con le entrate di cui al capoverso 2. Si calcola sulla base dei costi effettivi, anche in caso di costi di capitale come, in particolare, la remunerazione di differenze di copertura.

Art. 20 Rimborsi alla Confederazione

1I costi sostenuti dalla Confederazione al fine di poter rendere operative le centrali elettriche di riserva da febbraio 2023 sono rimborsati alla Confederazione senza interessi sull’arco di tre anni, attingendo ai fondi di cui all’articolo 19 capoverso 2. A tal fine è opportunamente aumentato il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto a partire dal 2024 per un periodo di tre anni.

2Se la Confederazione non trova gestori per una centrale elettrica di riserva per cui nella fase preparatoria nel 2022 è programmata una messa in servizio a febbraio 2023, o se un gestore viene a mancare successivamente, la Confederazione corrisponde un’indennità al proprietario di tale impianto. Il finanziamento di quest’indennità avviene secondo la disposizione di cui al capoverso 1.