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Consultazione 2022/60: Ordinanza sulla costituzione di una riserva invernale (OREI) · 12 pagine

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Sezione 3: Riserva complementare

Art. 6 Centrali elettriche di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza

1Alla riserva di energia idroelettrica si aggiunge una riserva complementare con una potenza complessiva fino a 1000 MW. D’intesa con la ElCom e in considerazione dell’articolo 2 capoverso 2, il DATEC può aumentare questo valore se si prospetta un fabbisogno più elevato.

2Possono partecipare alla costituzione della riserva complementare i gestori di:

a. centrali elettriche a gas o ad altri vettori energetici (centrali elettriche di riserva);

b. gruppi elettrogeni di emergenza.

3Le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza sono impiegati solamente per la riserva di energia elettrica e non producono corrente per il mercato.

Art. 7 Prima costituzione della riserva complementare con centrali

elettriche di riserva e successivo ampliamento

1In un primo tempo il DATEC costituisce la riserva complementare con i gestori delle centrali elettriche di riserva con cui ha stipulato un accordo in vista della partecipazione alla riserva e della messa in servizio a febbraio 2023.

2L’Ufficio federale dell’energia (UFE) può integrare ulteriori gestori nella riserva complementare per raggiungere la potenza di cui all’articolo 6 capoverso 1. A tal fine svolge in genere bandi pubblici.

3Per l’aggiudicazione di un bando pubblico sono considerati in particolare i seguenti criteri:

a. rapida convertibilità e prontezza d’impiego degli impianti;

b. ammontare del compenso per la disponibilità;

c. ulteriori criteri come la qualità tecnica, l’ammissibilità, gli effetti sull’ambiente e l’ubicazione di un progetto.

Art. 8 Obbligo di partecipazione

Qualora la riserva complementare non possa essere costituita per l’entità necessaria e con un compenso adeguato, d’intesa con il DEFR, il DATEC può obbligare i proprietari delle centrali elettriche di riserva idonee o le aziende che possono disporre di una simile centrale e che dispongono delle necessarie competenze, a partecipare alla riserva con una determinata potenza elettrica.

Art. 9 Accordo con i gestori delle centrali idroelettriche di riserva e

compenso per la disponibilità

1L’UFE stipula un accordo sull’impiego per la riserva con ogni gestore che partecipa alla riserva sulla base di un’intesa, un’aggiudicazione o un impegno. Gli accordi si