Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)

contiene nel capoverso 2 una disposizione su come realizzare il cambiamento e l’introduzione graduale della CIP, ma il progetto concernente il finanziamento transitorio non tiene più conto di questo aspetto poiché il capoverso 2 è stato abrogato. L’organizzazione ritiene pertanto che la LCIP dovrebbe integrare meglio l’aspetto temporale nell’attuazione di questo atteso cambiamento di cultura.

4.1.2.2 Capoverso 3

SDA ritiene necessario che nella disposizione concernente lo scopo si menzioni già l’utilizzo sicuro e opportuno dei dati sanitari, essendo questi di centrale importanza per il futuro del sistema sanitario svizzero. Propone dunque la seguente modifica del capoverso 3 primo periodo (parte sottolineata): «La cartella informatizzata del paziente ha lo scopo di migliorare la qualità delle cure mediche e i processi di cura, accrescere la sicurezza dei pazienti, aumentare l’efficienza del sistema sanitario e promuovere l’opportuno utilizzo dei dati sanitari nonché l’alfabetizzazione sanitaria.»

Le organizzazioni ACSI e FRC trovano la formulazione del capoverso 3 secondo periodo troppo restrittiva. La CIP offre un grosso potenziale in fatto di miglioramento della qualità delle cure, ma più che un «abbassamento dei costi» consente una migliore «economicità» nella misura in cui può impedire lievitazioni dei costi dovuti ad esami doppi o tripli e sovraprescrizioni di prestazioni o medicamenti. Propongono pertanto la seguente modifica: «In questo modo, tenendo conto del principio di economicità, contribuisce anche a un’assistenza sanitaria di alto livello qualitativo e al contenimento dei costi nell’ambito dell’assicurazione malattie.»

Nel contenimento dei costi rientra, secondo SDV, anche il principio di prevenzione cui risponde l’automedicazione, competenza chiave delle drogherie. L’organizzazione propone pertanto la seguente modifica del capoverso 3 secondo periodo: «In questo modo contribuisce anche a un’assistenza sanitaria di alto livello qualitativo, all’alfabetizzazione sanitaria della popolazione (prevenzione) e al contenimento dei costi nell’ambito dell’assicurazione malattie».

4.1.3 Art. 3 Consenso

1 La costituzione della cartella informatizzata richiede il consenso esplicito del paziente. Il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione sulle modalità di trattamento dei dati e sulle conseguenze di tale trattamento. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

1bis Le comunità di riferimento devono poter comprovare il consenso del paziente in qualsiasi momento.

2 Si presume che il paziente che ha acconsentito alla costituzione della cartella informatizzata accetti che i professionisti della salute vi registrino dati in caso di cura. I professionisti della salute di istituti di diritto pubblico o di istituti cui un Cantone o un Comune ha affidato l’esecuzione di un compito pubblico possono in tal caso registrare e trattare dati nella cartella informatizzata.

3 Il paziente può revocare in ogni tempo il proprio consenso senza indicarne i motivi.

4 Il paziente non può essere obbligato a rendere accessibili dati contenuti nella propria cartella informatizzata.

4.1.3.1 Osservazioni generali

I Cantoni NW e SG nonché le organizzazioni FMH, BEKAG, mfe e SGAIM fanno presente che l’attuale obbligo di informazione e relativa possibilità di opposizione (consenso informato) devono essere mantenuti anche in caso di consenso esplicito. La volontarietà del consenso è anch’essa una condizione preliminare indispensabile a che si possa esprimere un consenso. La forma in cui deve essere espresso un consenso giuridicamente valido va disciplinata a livello di ordinanza. Le comunità di riferimento hanno inoltre bisogno di un quadro giuridico in materia di verificabilità in cui si tenga conto del fatto che il consenso deve essere verificabile e comprovabile. Nella misura in cui il consenso è dato dal paziente, deve essere consegnato al paziente. E se il consenso è consegnato ai pazienti occorre quindi obbligatoriamente prevedere che questi confermino nuovamente la procedura (double-opt-in) in rafforzamento del diritto all’autodeterminazione. Mfe e SGAIM chiedono che l’attuazione sia uguale in tutti i Cantoni.