Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)

alla fine notevolmente svantaggiati dal punto di vista finanziario. AG chiede che il legislatore federale tenga conto di questo aspetto e preveda per esempio dei rimborsi per questi Cantoni.

Il Cantone BL suggerisce che i fondi già accordati dai Cantoni, che non sono stati integrati da fondi della Confederazione di pari importo, siano computati nelle future quote cantonali.

Per il Cantone BE non è chiaro come vada capito in questo contesto il termine «annualmente» di cui al capoverso 3. Per attuare gli obiettivi della LAMal (miglioramento della qualità ed efficienza dei costi) secondo le direttive concrete della Confederazione, il Cantone si aspetta un finanziamento da quest’ultima. Lamenta inoltre che gli assicuratori-malattie non partecipino al finanziamento transitorio.

Anche il Cantone TI trova che occorra valutare un coinvolgimento finanziario degli assicuratorimalattie nel finanziamento.

I Verdi e USS ritengono che i Cantoni debbano essere obbligati a una partecipazione nettamente maggiore dal momento che il sistema sanitario è di loro competenza.

ADTG, IG eHealth e SDV chiedono che non solo i Cantoni, ma anche dei terzi possano partecipare in termini di aiuti finanziari.

Secondo CVCI, occorre assicurare che il sostegno cantonale sia pari a quello federale, determinando anche l’importo per ciascuna CIP che deve versare il Cantone.

Interpharma chiede alla Confederazione di trovare una soluzione per il finanziamento durevole della CIP nel caso in cui alcuni Cantoni dovessero venir meno ai loro obblighi.

scienceindustries e SDA credono che il finanziamento transitorio non debba dipendere dalla partecipazione al 50 per cento dei Cantoni.

SSR trova che l’idea sia buona: può portare a un contenimento dei costi, ma il procedimento è troppo complicato e non funzionerà.

4.1.4.3.2 Osservazioni in merito al secondo periodo

I Cantoni AG, AI, BE, BL, GL, SG, UR, la GDK e eSANITA fanno presente che, sino all’entrata in vigore dell’avamprogetto, in certi Cantoni non vi saranno basi legali per una compartecipazione cantonale al 50 per cento al finanziamento. Apprezzerebbero dunque un disciplinamento federale più chiaro quanto alle eventuali basi legali cantonali necessarie. Benché disponga già delle necessarie basi legali, guarda con favore all’idea anche il Cantone NW. Il Cantone GR precisa invece di non disporre di alcuna base legale per la concessione di aiuti finanziari.

I Cantoni AG, AI, BE, BL, GL, NW, SG, UR e la GDK fanno presente che il versamento di aiuti finanziari della Confederazione non dovrebbe dipendere cronologicamente dai versamenti già effettuati: sarebbe bensì sufficiente avere come prova l’assicurazione di partecipazione da parte dei Cantoni. Anche il Cantone ZH critica il fatto che la partecipazione debba già essere avvenuta al momento della presentazione delle domande. Questo disciplinamento richiede un grosso coordinamento a livello di esecuzione e ritarderebbe il versamento di aiuti finanziari. Nella misura in cui si voglia mantenere ferma la volontà di vincolare gli aiuti finanziari della Confederazione a una preliminare compartecipazione da parte dei Cantoni, bisognerebbe almeno rinunciare a prescrivere che i contributi cantonali debbano essere versati prima dei fondi federali, vincolando invece il versamento alle comunità di riferimento da parte della Confederazione unicamente a un’assicurazione di partecipazione da parte dei Cantoni. eSANITA si associa a questa posizione. I Cantoni AG, BE, GL e NW chiedono invece che ai Cantoni sia data la possibilità di concedere il proprio sostegno finanziario con riserva e ritirarlo nel caso in cui la Confederazione respingesse una domanda.

Il Cantone BE fa presente che una promessa scritta di pagamento presuppone un’autorizzazione di spesa da parte dell’organo competente in materia di finanze. I Cantoni avrebbero pertanto bisogno di un tempo di attesa non trascurabile prima che l’organo competente in materia di finanze possa deliberare un’autorizzazione di spesa, cosa di cui nel caso specifico dovrebbe concretamente occuparsi il Gran Consiglio del Cantone BE. Si dovrebbe inoltre attendere il periodo referendario di tre mesi prima di poter assumere un impegno.