Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)
A titolo sussidiario, abilis propone inoltre di integrare il capoverso 2 come segue: «Per le comunità di riferimento nazionali che non ricevono alcun finanziamento cantonale tale importo è raddoppiato» e creare anche un nuovo capoverso 3bis: «Nel caso delle comunità di riferimento nazionali non è necessaria la preliminare partecipazione dei Cantoni.».
AD Swiss chiede che, per ragioni di uguaglianza giuridica, gli aiuti finanziari vengano concessi sia alle comunità di riferimento che alle comunità (attive a livello nazionale). A doversi applicare è lo stesso criterio rivelatosi valido per il finanziamento iniziale: la condizione per ricevere fondi dalla Confederazione deve essere cioè una partecipazione da parte dei Cantoni o di terzi. Propone pertanto di modificare il capoverso 3 come segue: «Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni o terzi partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento, dalla comunità e dall’identity provider per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. La partecipazione dei Cantoni o di terzi deve essere corrisposta prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento o delle comunità nonché degli identity provider.». Si associa alla richiesta anche HIN.
eSANITA riporta che alcuni Cantoni fanno cenno alla mancanza di basi legali cantonali in materia di partecipazione finanziaria alla CIP nonché ai lunghi tempi di attesa e alle incertezze legate alla loro creazione. Specie nei Cantoni della Svizzera orientale la CIP è stata finora vista come un compito dei fornitori di prestazioni e non dei Cantoni. Il finanziamento della stessa comunità di riferimento eSANITA è assicurato per esempio esclusivamente da contributi dei fornitori di prestazioni affiliati. A causa dell’(ancora momentanea) assenza di basi legali nei Cantoni, questa non riceverebbe alcun aiuto finanziario neppure dalla Confederazione, sebbene i costi siano sostenuti dalla stessa comunità di riferimento e dai suoi fornitori di prestazioni (cioè da terzi). In vista delle modifiche legislative previste in seno ai Cantoni, per la presentazione delle domande da parte delle comunità di riferimento devono dunque già bastare le garanzie cantonali o di terzi. Propone pertanto di modificare il capoverso 3 secondo periodo come segue: «Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni o, a titolo transitorio, anche terzi partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. La partecipazione dei Cantoni o di terzi deve essere corrisposta assicurata prima al momento della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.». eSA-NITA fa inoltre notare che i Cantoni non ricevono informazioni dalle comunità di riferimento su quali strutture sanitarie soggette all’obbligo di CIP presenti sul loro territorio siano affiliate a una data comunità di riferimento. Per ricevere aiuti finanziari cantonali le comunità di riferimento dovrebbero dunque essere tenute a comunicare periodicamente queste informazioni ai Cantoni. Propone pertanto di integrare il capoverso 3 come segue: «A tale scopo le comunità di riferimento comunicano trimestralmente ai Cantoni i professionisti della salute e le strutture sanitarie iscritte nel registro nazionale delle CIP. Ciò consente ai Cantoni di monitorare il rispetto dell’obbligo legale di aderire alla CIP delle strutture sanitarie presenti sul loro territorio e serve da base per determinare le comunità di riferimento meritevoli di sostegno e la loro partecipazione nell’ambito della campagna d’informazione cantonale sulla CIP.».
Per evitare un’eventuale disparità di trattamento tra comunità di riferimento istituite dai Cantoni e altre comunità di riferimento, WEKO propone di adeguare il capoverso 3 come segue: «Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. Anche la partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta sotto forma di importo fisso per ciascuna cartella aperta da un paziente residente nel suo territorio indipendentemente dalla comunità di riferimento presso cui l’ha aperta. La partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.».
4.1.4.4 Capoverso 4
In merito alla volontà di evitare il sovvenzionamento eccessivo, per SVDG e VGI.ch non è chiaro se gli aiuti finanziari relativi all’apertura della cartella debbano ora corrispondere al massimo al 50 per cento dei costi effettivi (strumento d’identificazione 15 franchi) o al massimo al