Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)

100 per cento degli aiuti di Confederazione e Cantoni o terzi. Propongono pertanto di modificare il capoverso 4 come segue: «Se per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente possono essere richiesti altri sussidi federali, i fondi federali totali possono ammontare al massimo alla metà degli aiuti finanziari corrispondenti di Confederazione e Cantoni o terzi nel loro complesso.».

4.1.4.5 Proposte di modifica di più capoversi

Il Cantone ZG fa sapere di non disporre – come del resto la maggior parte degli altri Cantoni – di una base legale sufficiente per la concessione di aiuti finanziari alle comunità di riferimento secondo l’articolo 23a LCIP. Dovendo i Cantoni partecipare al finanziamento della CIP, ma essendo difficilmente in grado di portare a termine le procedure legislative avviate, occorre valutare se non si possa creare a livello federale una base legale per assicurare i relativi pagamenti. Il Cantone ZG propone pertanto di modificare l’articolo 23a LCIP come segue:

Capoverso 1 primo periodo:

«La Confederazione può concedere alle comunità di riferimento aiuti finanziari per garantire il finanziamento della gestione e dell’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. La Confederazione e i Cantoni concedono alle comunità di riferimento aiuti finanziari per garantire il finanziamento della gestione e dell’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente.».

Stralcio del capoverso 3.

Capoverso 4:

«La Confederazione e i Cantoni partecipano nella stessa misura agli aiuti finanziari. Se per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente possono essere richiesti altri sussidi federali, i fondi federali totali possono ammontare al massimo alla metà dei costi corrispondenti.».

Per poter assicurare parità di trattamento tra le comunità di riferimento che ricevono sostegno finanziario da un Cantone e quelle che non ne ricevono attraverso una compensazione da parte della Confederazione, le organizzazioni AAV, AVKZ, CLPh, LAV, pharmaSuisse e Sphf propongono a titolo sussidiario di modificare il capoverso 2 come segue: «Gli aiuti finanziari sono corrisposti sotto forma di importo fisso per ciascuna cartella aperta. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare. Nella misura in cui venga meno il sostegno cantonale, nel singolo caso la Confederazione può su richiesta corrispondere un sostegno supplementare. L’importo è limitato all’ammontare del contributo cantonale in funzione delle cartelle aperte.».

Le organizzazioni AAV, AVKZ, CLPh, LAV, pharmaSuisse e Sphf ritengono problematico che anche il finanziamento dell’ulteriore sviluppo sia vincolato al finanziamento da parte dei Cantoni. Concretamente, le comunità di riferimento che ricevono poco o nessun sostegno da parte di uno o più Cantoni non avrebbero alcun diritto a un finanziamento, il che crea disparità di trattamento tra comunità di riferimento finanziate a livello cantonale e non. Questa disparità può avere un considerevole impatto sulla roadmap della CIP e sulla digitalizzazione del sistema sanitario. Così facendo, ad essere in primo piano non sono tanto il rendimento e la qualità della comunità di riferimento quanto unicamente la capacità di assicurarsi il finanziamento cantonale. Propongono pertanto, a titolo sussidiario, di riformulare il capoverso 3 primo periodo come segue: «Gli aiuti finanziari per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente sono concessi soltanto se il Cantone in cui risiede il paziente partecipa ai costi sostenuti annualmente per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente dalla comunità di riferimento presso cui il paziente ha aperto la cartella.». LAV propone di integrare il capoverso 3 secondo periodo come segue: «La partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta approvata prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.».