Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)

da una persona residente nel Cantone indipendentemente dalla comunità di riferimento presso cui l’ha aperta. La partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.».

Nell’eventualità in cui venga meno il sostegno da parte dei Cantoni, ARTISET propone di riformulare il capoverso 3 come segue: «I Cantoni sono tenuti a partecipare almeno nella stessa misura della Confederazione ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. Se la partecipazione del Cantone non è corrisposta prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento e di conseguenza l’importo dell’aiuto finanziario cantonale non è stato effettivamente riscosso, la Confederazione versa la quota dell’aiuto finanziario dovuta dal Cantone. In questo caso il Cantone è tenuto a rimborsare alla Confederazione la propria quota di aiuto finanziario entro l’anno seguente.».

ASPS fa presente che la condizione del capoverso 3 può portare a inutili ritardi nel finanziamento: in questo caso basterebbe come prova di partecipazione un’assicurazione del Cantone fornita in forma appropriata: «La partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta confermata in forma appropriata prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.».

IG eHealth, SDV e SHV osservano che, per ragioni di uguaglianza giuridica, gli aiuti finanziari dovrebbero essere concessi sia alle comunità di riferimento che alle comunità. A doversi applicare è lo stesso criterio rivelatosi valido per il finanziamento iniziale: la condizione per ricevere fondi dalla Confederazione deve essere cioè una partecipazione da parte dei Cantoni o di terzi. Propongono pertanto di modificare il capoverso 3 come segue: «Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni o terzi partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento e dalla comunità per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. La partecipazione dei Cantoni o di terzi deve essere corrisposta prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento o delle comunità. Le comunità di riferimento /comunità (prive di ente responsabile cantonale) ricevono solo la quota di aiuti finanziari della Confederazione.».

In merito al capoverso 3, SGMI e CH++ ribadiscono che la CIP è di interesse nazionale e che la partecipazione dei Cantoni è importante, ma che gli aiuti finanziari vanno corrisposti di principio e non dovrebbero essere dipendenti da eventuali decisioni cantonali. SGMI propone pertanto la nuova formulazione seguente: «Gli aiuti finanziari sono parte integrante del mandato di sanità pubblica e sono ripartiti in parti uguali fra Confederazione e Cantoni.».

A SVDG e VGI.ch non è chiaro come le comunità (di riferimento) attive a livello intercantonale debbano comprovare i contributi ricevuti dai Cantoni. Analogamente agli aiuti attuali vanno computati nella partecipazione anche gli aiuti di terzi. Propongono pertanto di modificare il capoverso 3 come segue: «Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni o terzi partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità (di riferimento) per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. È determinante l’ammontare degli aiuti cantonali totali o della somma di quelli di terzi. La partecipazione dei Cantoni o di terzi deve essere corrisposta prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità (di riferimento).».

abilis afferma che il modo più pratico e facile per verificare che la partecipazione cantonale sia almeno pari a quella federale consiste nel prevedere che anche gli aiuti cantonali siano corrisposti sotto forma di importo fisso per ciascuna cartella aperta (così come previsto all’art. 23a cpv. 2 per la partecipazione della Confederazione). Solo una partecipazione cantonale corrisposta sotto forma di importo fisso per ciascuna CIP aperta consente inoltre di rispettare il principio costituzionale (sancito negli art. 8 e 27 Cost.) della parità di trattamento. Propone pertanto di modificare il capoverso 3 come segue: «Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. Anche la partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta sotto forma di importo fisso per ciascuna cartella aperta da un paziente residente nel suo territorio indipendentemente dalla comunità di riferimento presso cui l’ha aperta. La partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.».