Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/63: Revisione della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente: finanziamento transitorio e consenso (incl. diritto esecutivo) · 69 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla revisione della LCIP (finanziamento transitorio e consenso)
Anche il Cantone BS propone che, nel 2024, per il versamento dei primi aiuti finanziari, sia considerata sufficiente l’assicurazione di un cofinanziamento cantonale così da poter semplificare la procedura di concessione. Alla proposta si associa pure il Cantone BE.
Il Cantone LU fa presente che il versamento di mezzi finanziari supplementari richiede l’approvazione del budget da parte del Parlamento cantonale.
Anche ADTG fa notare che, nella pratica, è impossibile fornire tempestivamente una prova come quella di cui sopra. Invece della prova, dovrebbe essere possibile presentare una garanzia di concessione da parte del Cantone, in modo tale da sveltire il più possibile la domanda di aiuto.
Nel capoverso 3 la Posta individua delle difficoltà procedurali circa la prova di partecipazione da parte dei Cantoni. L’attuale formulazione esige che la partecipazione dei Cantoni «sia stata già corrisposta» al momento della presentazione delle domande di aiuti finanziari della Confederazione da parte delle comunità di riferimento. Per poter i) preventivare e ii) autorizzare la partecipazione, il Cantone dovrebbe tuttavia disporre anticipatamente delle informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP) che invece non avrebbe a quel momento. Non è chiaro inoltre cosa si intenda per «prova» (cfr. art. 5 OFCIP) né come o con quali mezzi questa debba essere fornita. A causa delle diverse circostanze politiche, le condizioni da cui partono per poter ottenere gli aiuti finanziari della Confederazione non sono le stesse per tutte le comunità di riferimento. La Posta è dunque del parere che, in forma appropriata, dovrebbe essere già sufficiente fornire l’assicurazione di partecipazione da parte del Cantone. In questo modo le comunità di riferimento avrebbero maggiore margine di manovra.
4.1.4.3.3 Proposte di modifica
I Cantoni AG, AI, BE, BL, LU, SG, TI, UR e la GDK criticano che la prova dell’avvenuta partecipazione possa essere fornita solo con una ricevuta di pagamento avente data di valuta anteriore. I Cantoni che oggi non hanno ancora una base legale potrebbero non riuscire a effettuare un pagamento entro il 15 settembre 2024 (secondo l’art. 10 cpv. 1), per cui la comunità di rifermento non potrebbe presentare una domanda valida. Nel quadro dei processi legislativi ancora in corso, i Cantoni potrebbero tutt’al più fare una promessa scritta di pagamento con data di valuta ravvicinata. Propongono quindi di modificare il capoverso 3 secondo periodo come segue: «La partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta assicurata prima al momento della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.»
Anche il Cantone ZH ritiene che, in caso di subordinazione degli aiuti finanziari della Confederazione a un cofinanziamento da parte dei Cantoni, occorra rinunciare al disciplinamento secondo cui i contributi cantonali debbano essere versati prima dei fondi federali. Chiede pertanto
lo stralcio del capoverso 3 secondo periodo.
Alleanza del Centro chiede di adeguare il capoverso 3 in modo tale da far sì che a poter partecipare in pari misura agli aiuti finanziari non siano solo i Cantoni, ma anche altri attori.
Le organizzazioni AAV, AVKZ, CLPh, LAV, pharmaSuisse e Sphf ritengono che il capoverso 3 non sia funzionale allo scopo di finanziare e diffondere la CIP. Il finanziamento di un progetto nazionale deve avvenire a livello federale. I Cantoni vanno concretamente chiamati a sostenere e a finanziare il sistema, ma gli aiuti finanziari di Confederazione e Cantoni devono essere indipendenti dalla partecipazione di un Cantone a una comunità di riferimento ed essere invece correlati al numero di suoi residenti che aprono una CIP presso una comunità di riferimento cantonale o nazionale. Ogni comunità di riferimento riceverebbe così i propri aiuti finanziari in misura proporzionale al numero di nuove CIP aperte per i pazienti residenti nel Cantone, equiparando in questo modo le comunità di riferimento attive a livello nazionale alle comunità di riferimento sorte a livello cantonale o regionale. Propongono pertanto di modificare il capoverso 3 come segue: «Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l’ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. Anche la partecipazione dei Cantoni deve essere corrisposta sotto forma di importo fisso per ciascuna cartella aperta