Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 13 pagine
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Fondo nazionale svizzero (FNS) – uno degli obiettivi della sua attività di promozione globale, ispirata al principio della concorrenza. Pertanto, secondo Innosuisse la Confederazione dispone delle basi legali necessarie per sostenere l’eccellenza della ricerca e dell’innovazione a livello internazionale. Inoltre, sempre secondo Innosuisse, il modo migliore per aiutare gli attori svizzeri della ricerca e dell’innovazione è attuare una politica di promozione coerente e armonizzata, sia sul piano nazionale che internazionale, piuttosto che creare nuovi strumenti. Innosuisse ritiene inoltre che la continuità e la sicurezza della pianificazione per tutti gli attori siano fondamentali per mantenere e consolidare l’eccellenza della ricerca e dell’innovazione svizzere.
Cpv. 3: VD, SSS, PHVS e HKBB mettono in dubbio il valore aggiunto di nuovi sistemi per valutare la ricerca e reputano più sensato delegare questi compiti a strutture già esistenti e adeguatamente preparate, in particolare Innosuisse e il FNS. Anche NW sconsiglia di istituire ulteriori gruppi di esperti. USS è dell’avviso che gli attori ERI debbano essere coinvolti tempestivamente nell’elaborazione e nella definizione delle misure di promozione (ordine di priorità, valutazione). Consiglio dei PF, scienceindustries, Innosuisse e PHVS giudicano positivamente il fatto che prima di approvare l’ordine di priorità vengano consultati gli organi di ricerca. Consiglio dei PF e SSS partono dal presupposto che l’espressione «organi di ricerca» si riferisca a quella usata nella LPRI. PSS vorrebbe che fossero consultati gli attori ERI.
Per GE è importante che vengano coinvolti tempestivamente FNS, Innosuisse, le Accademie e gli istituti di ricerca universitari, rappresentati da swissuniversities e dal Consiglio dei PF.
FNS propone la seguente modifica: «Prima di approvare l’ordine di priorità devono essere consultati gli istituti di ricerca e le istituzioni ERI interessati». swissfaculty propone invece: «gli organi di ricerca nonché le associazioni e le organizzazioni del settore universitario».
CSS raccomanda di specificare nell’articolo 4 a quali condizioni deve essere stabilito un ordine di priorità o se il capoverso 2 non rappresenta già una sorta di ordine in tal senso. Inoltre, raccomanda di definire meglio il ruolo del gruppo di esperti coinvolto nel processo.
Secondo TG e UZH l’espressione «organi di ricerca» è troppo generica e dovrebbe essere precisata (organi di ricerca ai sensi dell’articolo 4 LPRI). Inoltre, TG ritiene che l’inclusione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie in quanto organo di coordinamento della Confederazione e dei Cantoni sia molto importante e chiede di sancirla esplicitamente.
Articolo 9 Scioglimento del Fondo Orizzonte
VD e GE credono che gli importi residui del fondo non debbano tornare nelle casse federali, ma che debbano rimanere a disposizione del settore della ricerca. In alternativa, VD propone di prendere in esame la proroga della durata del fondo. Sottolinea infatti che i progetti approvati durante il periodo in cui è in vigore la legge devono poter essere finanziati e che quindi, sempre secondo VD, occorre garantire ai ricercatori di avere accesso ai bandi di concorso anche una volta terminato il programma (non come è successo nel caso del «Green Deal Call» di Orizzonte 2020).
Swissfaculty chiede che sia il Parlamento a decidere in merito allo scioglimento del fondo.
Articolo 10 Modifica di un altro atto normativo
VD critica il fatto che con la modifica della LPRI viene introdotto un nuovo criterio di valutazione, ovvero la condizione che «i centri di ricerca beneficiari forniscano prestazioni proprie adeguate e che garantiscano a lungo termine progetti e programmi nell’interesse della politica internazionale della Svizzera in materia di ricerca e innovazione». Secondo il Cantone questo interesse (ancora da definire) non è un criterio applicabile né auspicabile per valutare la ricerca. VD si augura che la soluzione attesa dai beneficiari abbia un impatto positivo sul polo svizzero della ricerca e sulla sua competitività.
Per ZH l’applicabilità della legge sui sussidi (LSu) rappresenta un allontanamento dalle attuali disposizioni sul prelievo dei fondi provenienti dai programmi di promozione europei. ZH auspica che venga sfruttato il margine di manovra offerto dalla LSu e che le norme per le prestazioni proprie non siano troppo stringenti.