Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/71: 21.327 s Iv. ct. BL e 21.328 s Iv. ct. BS. Provvedimenti per una piena associazione della Svizzera al programma di ricerca Orizzonte Europa · 13 pagine
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i fondi vengano effettivamente usati per finanziare la ricerca, anche nel caso in cui l’impiego nei singoli progetti sia successivo o posticipato. VD ritiene che il versamento dei contributi annuali previsti dal Decreto federale sul pacchetto Orizzonte 2021–2027 debba essere assicurato indipendentemente dal saldo del fondo. Secondo VD, SG e FR occorre garantire che i mezzi finanziari stanziati per il Fondo Orizzonte vengano considerati separatamente rispetto ai contributi del messaggio ERI 2025–2028. SG (così come PHVS) chiede di stabilirlo esplicitamente nella legge.
FNS propone di sancire in maniera esplicita il legame con i principi di promozione della ricerca ai sensi della LPRI. Per il capoverso 2 FNS formula la seguente proposta: «La promozione avviene secondo i principi della legge del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), fatte salve deroghe espresse secondo le disposizioni della presente legge».
Articolo 2 Scopo
Secondo Innosuisse una soluzione ancora più durevole sarebbe quella di poter versare nel fondo anche gli importi preventivati per le misure transitorie (nel quadro degli impegni già assunti), in quanto secondo l’articolo 7 il fondo è tenuto a onorare tali impegni. Innosuisse è convinta che in questo modo sia possibile garantire sul lungo periodo le risorse promesse con il fondo, oltre ad aumentare notevolmente il margine di manovra in questo importante settore d’attività nei prossimi anni.
CSS raccomanda di menzionare nell’articolo 2 che l’obiettivo primario rimane la piena associazione della Svizzera al pacchetto Orizzonte e che il Fondo Orizzonte persegue un obiettivo secondario, ovvero garantire il finanziamento delle misure in questione finché non sarà possibile associarsi.
UZH afferma che questo articolo (così come i seguenti: art. 3 cpv. 2 lett. a, art. 11 cpv. 2) non disciplina in maniera chiara cosa succederebbe in caso di associazione parziale. Inoltre, secondo UZH è opportuno precisare che il termine «associazione» si riferisce alla piena associazione.
CH++ e SGDA vorrebbero inserire la seguente aggiunta: «…che comprende i programmi Orizzonte Europa, Euratom, Europa digitale, ITER e il programma «Europa creativa 2021–2027».
Swissfaculty chiede di aggiungere un nuovo capoverso: «Il Fondo Orizzonte sarà prorogato per lo scopo menzionato anche dopo il 2027 qualora nel frattempo non siano state emanate nuove norme relative all’associazione della Svizzera nell’ambito della promozione della ricerca dell’UE».
Articolo 3 Contabilità del fondo
Cpv. 2 lett. a: TG chiede di sancire che questi mezzi vincolati siano considerati separatamente rispetto al messaggio ERI 2025–2028. Secondo TG il fondo non deve incidere negativamente sui bilanci di altri comparti del settore ERI, in particolare sul finanziamento di base delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali.
Articolo 4 Prelievi
FNS accoglie con favore il fatto che vengano definite misure chiare (art. 4 cpv. 2 e 3).
Cpv. 2 lett. a: PSS vorrebbe che, oltre alla partecipazione a singoli progetti (lett. a), i mezzi del fondo finanzino in via prioritaria gli istituti di ricerca che gestiscono collaborazioni internazionali. Swissfaculty chiede di inserire la seguente aggiunta: «la partecipazione a singoli progetti del pacchetto Orizzonte 2021–2027 e ad altri pacchetti di ricerca dell’UE». Inoltre, propone di aggiungere una nuova lettera: «i progetti che puntano allo sviluppo di istituti di ricerca che attestano collaborazioni internazionali».
Cpv. 2 lett. b: swissfaculty propone la seguente integrazione: «… che si ispirano ai bandi del pacchetto Orizzonte 2021–2027 e ad altri pacchetti di ricerca dell’UE».
Cpv. 2 lett. d: Consiglio dei PF e scienceindustries esprimono delle riserve sulla norma che impone agli istituti beneficiari di fornire prestazioni proprie, in quanto sostengono che quasi nessuna misura di promozione europea prevede una norma di questo tipo.
In linea di massima Innosuisse condivide gli scopi per i quali vengono utilizzati i prelievi dal Fondo (cpv. 2). Tuttavia, non vede la necessità di creare una nuova base legale (art. 4 cpv. 2 lett. d in combinato disposto con art. 29 cpv. 1 lett. bbis LPRI), tanto più che la promozione dell’eccellenza della ricerca e dell’innovazione svizzere a livello internazionale rappresenta per Innosuisse – nonché per il