Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 50 pagine

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Art. 4

Economiesuisse, l’USAM e l’USI rilevano che la quantità di riferimento deve corrispondere a una media pluriennale rappresentativa. Ci si lamenta del fatto che le aziende che già quest’anno si sono adoperate per risparmiare energia verrebbero penalizzate. Si propone inoltre di includere una sorta di «correzione pandemica», che farebbe la differenza per molte imprese. Per il calcolo della quantità di riferimento si suggerisce di tenere conto della media pluriennale dei tre corrispondenti mesi civili di maggior consumo degli ultimi cinque anni.

Per quanto concerne la quantità di riferimento alternativa, uno scostamento del 20 per cento rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente è percepito come eccessivo. Economiesuisse, l’USAM e l’USI propongono un valore del 10 per cento.

Oltre alla correzione di cui sopra, economiesuisse chiede di includerne anche una relativa al risparmio. Le misure di risparmio già attuate spontaneamente devono essere considerate nel calcolo della quantità di riferimento, a patto che possano essere documentate e comprovate. La questione andrebbe regolamentata a livello giuridico.

Art. 7

Economiesuisse sollecita una tempestiva elaborazione della soluzione multi-sito, in modo tale che possa essere pronta entro e non oltre l’inverno 2023/2024 e aggiunge che l’economia sperava che fosse messa a disposizione già questo inverno. Tale opinione è condivisa anche dall’USI.

2.5.1.3 Ordinanza sul contingentamento dell’energia elettrica

Le osservazioni relative all’ordinanza sul contingentamento coincidono grosso modo con quelle riguardanti il contingentamento immediato (2.5.1.2).

Le associazioni mantello sottolineano in particolare i seguenti punti:

 il contingentamento deve obbligatoriamente interessare l’intero territorio svizzero (art. 3 cpv. 2);

 la quantità di riferimento va calcolata a partire dalla media pluriennale dei tre corrispondenti mesi civili di maggior consumo degli ultimi cinque anni e dev’essere garantita maggior

flessibilità (art. 4 cpv. 1 e 2);

 il trasferimento dei contingenti dev’essere reso possibile entro l’inverno 2023/2024 (art. 8);

 è necessario prevedere eccezioni al contingentamento;

 l’impiego dei gruppi elettrogeni dev’essere necessariamente autorizzato.

Anche le seguenti proposte devono essere esaminate:

 disinserimenti preventivi;

 contingentamento per tutte le imprese.

2.5.1.4 Ordinanza sul disinserimento di reti elettriche

Economiesuisse e l’USI chiedono di verificare se al posto della misura prevista nell’ordinanza in questione, non sarebbe più efficace introdurre un tasso di contingentamento più elevato (ad esempio optare per un valore del 50 per cento al posto di disinserimenti a intervalli di 8 o 4 ore). Sarebbe così possibile, in alcuni casi, evitare i disinserimenti, limitando quindi anche maggiormente i danni economici.