Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 12 pagine
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nale. Anche in questi primi tre anni può essere concluso un accordo d’integrazione (art. 77g OASA).
Il periodo di tre anni ha inizio con il rilascio del permesso di dimora autonomo.
Capoverso 4
Secondo il diritto vigente l’articolo 50 LStrI non si applica alle coppie di concubini. (sentenza del Tribunale federale 2C_105/2017 dell’8 maggio 2018, consid. 2.6). Ai concubini può però in singoli casi essere rilasciato un permesso di dimora prolungabile quando si è in presenza di un caso personale particolarmente grave a causa di violenza domestica (senza pretesa giuridica; art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI). I capoversi 1-3 si applicano anche alle coppie di concubini, assicurandone quindi la parità di trattamento.
Art. 126g Disposizione transitoria della modifica del …
Le nuove disposizioni prevedono condizioni più favorevoli per le persone interessate (vittime di violenza domestica). Per questo motivo esse si applicano alle domande pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica di legge.
In assenza di una disposizione transitoria speciale si dovrebbe applicare la disposizione transitoria generale secondo cui ai casi pendenti si applica il diritto anteriore. (art. 126 cpv. 1 e 2 LStrI; sentenza del Tribunale federale 2D_10/2020 del 9 luglio 2020 consid. 2.3).
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione
Il progetto di legge amplia il gruppo di persone che dopo lo scioglimento della comunione matrimoniale hanno diritto a un disciplinamento del loro statuto di soggiorno (cfr. n. 4.1 concernente l’art. 50 cpv. 1 P-LStrI). I coniugi di persone che dispongono di un permesso di residenza possono già presentare in base alla legislazione attuale una domanda di permesso pertinente secondo l’articolo 77 capoverso1 lettera b OASA (senza pretesa giuridica). I coniugi di persone che dispongono di un permesso di soggiorno di breve durata e i concubini possono inoltre, secondo le attuali disposizioni, presentare una domanda generica di permesso per gravi motivi personali conformemente all’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStrI. Se l’autorità cantonale della migrazione intende rilasciare il permesso deve già oggi chiedere l’approvazione della SEM (art. 99 LStrI; art. 4 lett. d e art. 5 lett. d OA-DFGP). Si può quindi presumere che la prevista modifica di legge non comporterà sensibili oneri supplementari in relazione al personale e quindi che il personale attualmente a disposizione riuscirà a sbrigare gli eventuali oneri supplementari. Ciò vale anche per l’estensione del suddetto diritto alle persone al beneficio di una ammissione provvisoria (art. 50 cpv. 1 P-LStrI; n. 4.1).