Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 12 pagine
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I Cantoni che modificano le disposizioni in materia di dimora sulla base della fattispecie di violenza domestica sono tenuti, come finora, a sottoporle all’approvazione della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM). Mediante la procedura di approvazione si persegue in particolare lo sviluppo di una prassi cantonale uniforme.
Con l’estensione del campo di applicazione delle norme applicabili nei casi di rigore viene istituita anche la possibilità di impugnare le relative decisioni dinnanzi al Tribunale federale.
La modifica di legge proposta avvantaggia le vittime di violenza domestica rispetto alla situazione attuale. Le nuove disposizioni saranno pertanto applicate anche alle richieste ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni (art. 126g cpv. 1 P-LStrI).
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Legge sugli stranieri e la loro integrazione
Nell’articolo 50 LStrI si utilizza il termine violenza «nel matrimonio». Questo termine è sostituito con violenza «domestica» affinché comprenda in particolare anche i figli e i partner registrati, i quali hanno anch’essi diritto al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno di breve durata o del permesso di dimora, oppure alla concessione dell’ammissione provvisoria. A determinate condizioni possono beneficiare di tale diritto anche le coppie di concubini.
Art. 50
Capoverso 1
La nuova disposizione prevede che il diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora venga esteso ai familiari dei titolari di un permesso di dimora (permesso B) e di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) nonché agli stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) se sono adempite le condizioni previste nelle lettere a o b. Ciò consente di applicare le stesse regole a tutte le vittime di violenza domestica indipendentemente dal loro statuto di soggiorno. Le vittime di violenza domestica hanno in tal modo diritto a una proroga del permesso di dimora, del permesso di soggiorno di breve durata oppure dell’ammissione provvisoria già esistenti.
A queste persone viene inoltre conferito il diritto al rilascio del permesso o alla proroga di un permesso già esistente se l’unione coniugale è durata almeno tre anni prima del suo scioglimento e sono adempiti i criteri di integrazione conformemente all’articolo 58a LStrI.
In base al diritto attuale, dopo lo scioglimento della comunità familiare il permesso di dimora del coniuge di una persona con permesso di dimora può essere prorogato ma non sussiste una pretesa alla proroga (art. 77 cpv. 1 OASA). Le condizioni che devono essere adempite corrispondono a quelle previste nell’articolo 50 LStrI.
La legislazione vigente non disciplina lo statuto di soggiorno del coniuge di una persona ammessa provvisoriamente dopo lo scioglimento della comunità familiare.