Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 12 pagine

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L’esistenza di gravi motivi personali, come la violenza domestica, può però essere presa in considerazione nell’ambito di una decisione relativa alla revoca dell’ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 2 LStrI) oppure alla concessione di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 84 cpv. 5 LStrI). Si può inoltre presumere che i motivi che hanno portato all’ammissione provvisoria di un membro della famiglia possano valere anche per il resto della famiglia (rientro inammissibile, impossibile o non ragionevolmente esigibile).

Anche per lo statuto del coniuge di una persona con un permesso di soggiorno di breve durata la legislazione non prevede un disciplinamento specifico in caso di scioglimento della comunità familiare. In questo caso però il permesso di soggiorno è concesso per un periodo determinato poiché può essere rilasciato per un anno al massimo e prolungato solo per un ulteriore singolo anno (art. 32 LStrI). Anche qui sussiste tuttavia in singoli casi la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno prorogabile se la persona interessata ha subito violenza domestica e ci si trova quindi confrontati con un caso personale particolarmente grave (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI).

Ai coniugi dei cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS si applica a titolo sussidiario l’articolo 50 LStrI se non sussiste (più) un diritto in base all’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) oppure in base alla Convenzione del 4 gennaio 19607 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (art. 2 cpv. 2 e 3 LStrI). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 50 LStrI i coniugi di cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che dispongono di un permesso di dimora in Svizzera devono essere trattati come i familiari di cittadini svizzeri (DTF 144 II 1 consid. 4, sentenze del Tribunale federale 2C_682/2021 del 3 novembre 2021 consid. 1.2.2 e 2C_222/2017 del 29 novembre 2017 consid. 4.7). In questi casi però l’articolo 50 LStrI è applicato a titolo sussidiario solo dopo lo scioglimento formale del matrimonio se la persona interessata non può far valere un diritto di soggiorno autonomo in base all’ALC oppure alla Convenzione dell’AELS.

Come finora, la regolamentazione del soggiorno dopo lo scioglimento dell’unione coniugale è sottoposta alla SEM per approvazione (art. 99 LStrI in combinato disposto con l’art. 4 lett. d dell’ordinanza del DFGP concernente l’approvazione; OA-DFGP)8.

I diritti supplementari proposti consentono di interporre un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale se il Cantone respinge con sentenza di ultima istanza la domanda per gravi motivi personali oppure se la mancata approvazione della SEM è confermata dal Tribunale amministrativo federale (e contrario art. 83 lett. c n. 2 legge sul Tribunale federale9; LTF). In caso di ammissione provvisoria non è invece possibile interporre ricorso al Tribunale federale (art. 83 lett. c n. 3 LTF). L’ammissione provvisoria è una misura sostitutiva di un allontanamento che non può essere attuato e quindi non costituisce un permesso ai sensi dell’articolo 83

6 RS 0.142.112.681

7 RS 0.632.31

8 RS 142.201.1.

9 RS 173.110